Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 250 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario quando la gestione oggetto del rendiconto non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, ricalcato sul Modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla resa, da parte di un agente contabile, di un conto qualificato come conto del consegnatario di beni dell’ente locale, relativo all’esercizio finanziario 2019. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile destinato al conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
Il giudizio di conto si apre per verificare la regolarità della gestione. La Procura regionale conclude per l’improcedibilità del conto, ritenendo che non sussista l’obbligo di resa. La questione che il giudice contabile è chiamato a risolvere riguarda dunque l’astratta configurabilità di quell’obbligo in relazione alla natura dei beni oggetto della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla struttura del conto sottoposto a giudizio. Il prospetto presentato riproduce il Modello 24 e viene qualificato come conto del consegnatario. La qualificazione formale, però, non vincola il giudice contabile: occorre verificare se la gestione rendicontata corrisponda effettivamente al presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
Il Collegio rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. È proprio il debito di custodia, e non la denominazione del prospetto, a fondare l’obbligo di resa del conto.
Su questo punto la Sezione richiama la giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, alcun obbligo di resa del conto giudiziale: questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013. L’orientamento è consolidato e il Collegio vi aderisce.
Le conclusioni della Procura regionale sono pertanto conformi a tale indirizzo. La Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio e dispone la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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