Danno erariale per assenze ingiustificate e retribuzioni non restituite (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 541 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che si assenta ingiustificatamente dal servizio per periodi protratti e che percepisce e trattiene le relative retribuzioni, non dovute perché erogate in assenza di prestazione lavorativa, risponde del danno erariale innanzi alla Corte dei conti. Il danno è costituito dagli emolumenti illecitamente percepiti e non restituiti, quantificati al netto di quanto non erogato per effetto della sospensione cautelare dello stipendio. La mancata restituzione delle somme, dopo la costituzione in mora dell’Amministrazione, integra l’elemento soggettivo del dolo, quale volontà di trarre vantaggio economico dall’assenza priva di scusante. Accertati il rapporto di servizio, la condotta illecita, il danno e il nesso di causalità, la domanda di condanna è accolta integralmente, con rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico, militare in servizio presso un Comando dell’Amministrazione della Difesa, per un’ipotesi di danno all’erario. La contestazione riguardava molteplici assenze ingiustificate dal servizio, protrattesi in diversi periodi dal 16.4.2021 al 30.9.2023, durante i quali il dipendente avrebbe percepito e trattenuto la retribuzione. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento della somma da determinarsi fino alla concorrenza di euro 40.335,75, oltre interessi, rivalutazione e accessori.
L’Amministrazione aveva quantificato il pregiudizio, al netto degli importi non erogati nei periodi di sospensione cautelare dello stipendio, e aveva notificato un atto di costituzione in mora per la restituzione degli emolumenti trattenuti. Previo invito a dedurre non riscontrato, la Procura ha notificato l’atto di citazione. Il convenuto non si è costituito ed è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.g.c., dopo aver verificato la regolarità delle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Nel merito, accoglie integralmente la domanda, ravvisando tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.
Sussiste il danno erariale, consistente nella illecita percezione di retribuzione nell’ambito di un rapporto di servizio, risultando acclarato che il convenuto prestava servizio come militare nel periodo considerato. La condotta dannosa si articola in una duplice scansione temporale: la percezione di emolumenti relativi a periodi di assenza ingiustificata e la omessa restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Corte precisa che l’illiceità della percezione non deriva da calcoli errati o conguagli, ma da assenze prive di adeguata causa fondante. Il convenuto neppure in sede di procedimento disciplinare di Corpo ha prodotto elementi giustificativi, pur relativamente a una sola giornata di assenza, e ha ignorato la costituzione in mora e la specifica richiesta dell’Amministrazione.
Proprio la mancata intenzionale restituzione delle somme completa la condotta e fonda l’elemento soggettivo del dolo: il convenuto si è assentato per lunghi periodi senza alcuna scusante, al fine di percepire e trattenere, con indubbio vantaggio economico, le retribuzioni erogate in assenza di prestazione lavorativa.
Il nesso di causalità è accertato: qualora la somma percepita indebitamente fosse stata restituita, il danno non si sarebbe cagionato e il militare non avrebbe ottenuto il vantaggio economico. La quantificazione del danno risulta acclarata dai conteggi del Centro Nazionale Amministrativo Esercito – Ufficio Trattamento Economico di Attività, relativi agli emolumenti corrisposti al lordo, senza elementi per discostarsene. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di euro 40.335,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all’effettivo soddisfo, e delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.