Partecipazione alla società veicolo per il servizio idrico: fuori dal controllo ex art. 5 TUSP se imposta da espresso quadro legislativo (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 137 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di una partecipazione, anche indiretta, non è assoggettato alla motivazione analitica né al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 quando l’operazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, ai sensi dell’art. 5, comma 1, primo periodo, del medesimo TUSP. La deroga non esonera l’amministrazione dalle verifiche della magistratura contabile, che possono essere esercitate in sede di ricognizione periodica ex art. 20 TUSP, di controllo di legalità finanziaria e di giudizio di parificazione. L’ente resta comunque gravato dall’onere sostanziale di dimostrare nel tempo la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della partecipazione.
Il Fatto
Il Comune di Chieuti (FG) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2025, con cui ha preso atto dell’affidamento del servizio idrico integrato pugliese ad Acquedotto Pugliese S.p.A. per venti anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2045, deliberato dall’Autorità Idrica Pugliese. Con il medesimo atto, il Comune ha aderito alla costituenda società per azioni “Acqua Comune”, a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, acquisendo la proprietà di azioni di AQP S.p.A. trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia e trasferendole alla società veicolo. La deliberazione è stata inviata alla Sezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, l. n. 118/2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di settore, osservando che la legge regionale pugliese n. 14 del 2024 ha previsto la costituzione, da parte dei Comuni, di una società veicolo a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati, e la cessione gratuita fino al 20% del capitale di AQP S.p.A. dalla Regione ai Comuni. Tale disciplina è stata conformata all’art. 3, comma 2-ter, d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191/2024, che espressamente ammette il trasferimento di azioni della società di cui al d.lgs. n. 141/1999 in favore dei Comuni pugliesi o della società da questi costituita o partecipata per le finalità dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006.
Richiamando le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG, la Sezione ha precisato che l’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio ambito oggettivo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio. Ha quindi verificato se l’operazione rientrasse nella deroga dell’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, relativa ai casi di costituzione o acquisto di partecipazione in conformità a espresse previsioni legislative.
La Sezione ha ritenuto che la partecipazione alla costituenda società veicolo non avvenga singulatim, ossia sulla base di un indirizzo deliberato in modo atomistico, ma in virtù dell’obbligatoria appartenenza all’ambito territoriale unico regionale. La deliberazione consiliare integra quindi la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all’ente regionale, in attuazione di un articolato quadro legislativo di dettaglio statale e regionale. L’operazione è stata conseguentemente ritenuta riconducibile al regime derogatorio di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, in linea con le precedenti pronunce della Sezione.
La Sezione ha precisato che la deroga non comporta l’esonero da ogni forma di controllo intestata alla magistratura contabile. L’operazione potrà formare oggetto di valutazione nell’ambito della ricognizione periodica ex art. 20 TUSP, nei controlli di legalità finanziaria e nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale. L’ente resta inoltre gravato dall’onere di dimostrare nel tempo la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della partecipazione. Il Collegio ha perciò invitato il Comune ad aggiornare la motivazione analitica ex post in occasione delle ricognizioni periodiche e a prevedere un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo, dichiarando infine il non luogo a provvedere.
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Nota della Redazione
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