Decorrenza economica della pensione privilegiata per il militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 130 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d’ufficio solo in caso di definitiva cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Nel caso di transito del militare nei ruoli civili per permanente inidoneità al servizio militare, la liquidazione avviene a domanda ai sensi dell’art. 167, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973. La domanda presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, coincidente con la data di cessazione dal servizio, determina la decorrenza economica della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione, ex art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il termine non decorre dal riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, potendo la pretesa pensionistica essere coltivata già dalla data del congedo.
Il Fatto
Una ex militare della Marina Militare, transitata nei ruoli civili del Ministero della difesa a seguito di giudizio di permanente inidoneità al servizio militare per infermità poi riconosciuta dipendente da causa di servizio, impugnava la determinazione INPS che le aveva liquidato il trattamento privilegiato di 8^ categoria con decorrenza giuridica dal 28 settembre 2020 e decorrenza economica dal 1° maggio 2023, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione privilegiata avvenuta il 21 aprile 2023. La ricorrente contestava il mancato riconoscimento della decorrenza economica dalla data di cessazione dal servizio militare, sostenendo che il termine biennale di cui all’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 decorresse dalla notifica del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non dalla cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte dei Conti, dopo aver premesso che non erano in contestazione né la dipendenza da causa di servizio dell’infermità né la circostanza che il transito nei ruoli civili fosse stato determinato da tale infermità, ha individuato nella disciplina degli artt. 167 e 191 d.P.R. n. 1092/1973 il quadro normativo di riferimento. Il trattamento privilegiato, ai sensi dell’art. 167, è liquidato d’ufficio solo per il dipendente cessato dal servizio per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, mentre in ogni altro caso è liquidato a domanda.
Con riferimento all’ipotesi del dipendente transitato nei ruoli civili a seguito di riforma per motivi di salute, la Corte ha richiamato l’orientamento prevalente delle Sezioni di Appello, secondo cui la norma deve intendersi riferita alla definitiva cessazione dal servizio per infermità, senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Ne consegue che il trattamento di privilegio non può essere liquidato d’ufficio, ma solo a seguito di domanda dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La domanda dell’interessato costituisce quindi il dies a quo della liquidazione, non potendo farsi decorrere il termine da una antecedente liquidazione d’ufficio.
Quanto all’interpretazione dell’espressione “giorno in cui è sorto il diritto”, la Corte ha chiarito che essa si riferisce alla data del collocamento a riposo, coincidente nel caso di specie con la cessazione dal servizio militare e il transito nei ruoli civili. La domanda presentata il 21 aprile 2023 risultava quindi successiva al decorso del biennio dalla cessazione del 28 settembre 2020, con la conseguente corretta applicazione della regola di cui all’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte ha infine respinto la tesi della ricorrente secondo cui il termine decorrerebbe dal decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, osservando che tale assunto postula che la richiesta di pensione privilegiata debba essere formulata solo dopo il completamento del procedimento di riconoscimento, circostanza non richiesta dalla legge. La pretesa pensionistica ben può essere coltivata a partire dalla data del congedo, non ostando alla presentazione dell’istanza la mancata adozione del decreto di riconoscimento. L’interpretazione proposta dalla ricorrente risulterebbe peraltro priva di effetto nelle ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio venga accertata durante il servizio militare stesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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