Conto giudiziale irricevibile se i valori non sono in custodia del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 207 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è irricevibile e non giustiziabile quando i valori in esso annotati non erano nella materiale disponibilità del consegnatario, ma in uso presso l’ufficio competente al loro rilascio. La soggezione al giudizio di conto presuppone, infatti, la custodia e il maneggio dei valori da parte dell’agente: solo chi li detiene è tenuto alla tenuta dei registri di carico e scarico e alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale. Il difetto di tale presupposto soggettivo determina l’irricevibilità del conto, restando estranea alla giurisdizione contabile la posizione di chi non ne era consegnatario.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso da un agente contabile, quale consegnatario di una Questura, per la gestione dei permessi di soggiorno per stranieri riferita a un periodo del 2015. Si trattava dell’ultima gestione dell’agente, cessato per trasferimento, con passaggio di gestione al responsabile del periodo successivo.

La relazione istruttoria aveva rilevato la mancata produzione di un idoneo verbale di passaggio delle consegne e il deposito tardivo del conto. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo in via preliminare di dichiarare l’irricevibilità del conto, non essendo configurabile a suo carico alcun debito di custodia dei documenti oggetto del rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto soggettivo del giudizio di conto: la soggezione dell’agente alla giurisdizione contabile richiede che questi abbia avuto la custodia e il maneggio dei valori. La questione giuridica attiene dunque alla corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto.

Dalla documentazione emerge che i documenti menzionati nel conto non erano in custodia del consegnatario, ma in uso presso l’Ufficio immigrazione competente al rilascio dei permessi di soggiorno. L’incarico affidato all’agente riguardava i beni mobili inventariati, non i modelli, le carte e le autorizzazioni funzionali al rilascio.

Ne consegue che i soggetti tenuti alla resa del conto erano coloro che, nel competente Ufficio, avevano la custodia e il maneggio dei permessi da rilasciare. A costoro faceva capo anche la corretta tenuta dei registri di carico e scarico e la rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita.

Su questa base il Collegio dichiara irricevibile e non giustiziabile il conto, richiamando propri precedenti conformi. La declaratoria di irricevibilità esonera dal provvedere sulle spese. La Sezione demanda altresì agli Organi responsabili della Questura il puntuale adempimento degli obblighi di legge, per conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità richiamati nelle osservazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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