Pensione privilegiata militare e domanda firmata dal difensore con procura (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 126 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata e la richiesta di riesame del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, sottoscritte dal difensore munito di procura, sono valide e producono effetti. Esse non rientrano tra gli atti per i quali la legge richiede l’attività esclusiva del titolare del diritto, ossia i negozi personalissimi. Il diritto alla pensione privilegiata, in presenza di ascrivibilità tabellare accertata, decorre dalla data di quella domanda e non dalla successiva istanza firmata personalmente dall’interessato. La mancata validazione per la sola sottoscrizione del legale integra un vizio del procedimento amministrativo, che non può pregiudicare la posizione sostanziale del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare, ha chiesto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, contestando il decreto ministeriale che gli aveva concesso unicamente l’indennità una tantum pari a tre annualità di Tab. B. Sostiene di aver subito un infortunio in attività addestrativa, con successivo intervento chirurgico, e che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere d’ufficio all’accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Nel 2015 il legale aveva presentato, per espressa procura, istanza di riesame e contestuale domanda di pensione. La C.M.O. si espresse per l’ascrivibilità a Tab. A ctg. VIII a vita dalla data del riesame, ma il Ministero annullò quel verbale, ritenendo le istanze non validamente sottoscritte dall’interessato. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto e della decorrenza.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva anzitutto che dal foglio matricolare, atto pubblico fidefacente, il ricorrente è cessato per fine ferma e non per inidoneità: l’iter amministrativo doveva dunque essere avviato su domanda dell’interessato. Le doglianze sull’errata attestazione del titolo di congedo attengono allo stato giuridico e sono estranee alla giurisdizione contabile.

Il nodo centrale è la validità della domanda del 2015 sottoscritta dal solo legale. La Corte osserva che essa risulta presentata per espressa procura, non contestata dall’amministrazione, che dapprima ha evaso la richiesta e poi ha annullato il verbale favorevole per asserita non ricevibilità. La domanda non è riconducibile agli atti esclusi dalla rappresentanza con procura, tra cui i soli negozi personalissimi.

Richiamando Cass. civ. Sez. VI n. 4280/2020, la sentenza afferma che la domanda di prestazione è atto giuridico in senso stretto e che la procura al legale non richiede neppure la forma scritta, potendo il mandatario provare con ogni mezzo il potere di rappresentanza. La domanda del gennaio 2015 è quindi valida a tutti gli effetti.

Il giudizio del CTU è condiviso: l’infermità è ascrivibile alla Tab. A ctg. VIII ai fini della pensione privilegiata, con decorrenza dalla data del riesame. Le conclusioni collimano con quelle della commissione medica dell’ottobre 2016, che aveva valutato le patologie sulla base di aggiornati accertamenti diagnostici prima non esaminati. La relazione è motivata, analitica e coerente, nel rispetto del contraddittorio tecnico.

Ne consegue l’accoglimento parziale: è riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata Tab. A ctg. VIII dal 10 gennaio 2015, con liquidazione dei ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda e la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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