Imposta di soggiorno: pagamento a saldo e cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 74 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto la riscossione dell’imposta di soggiorno, il versamento integrale all’ente locale delle somme ancora dovute, con i relativi accessori, integra la sopravvenuta cessata materia del contendere e impone il discarico dell’agente contabile. La verifica del giudice contabile si fonda sul raffronto tra il conto redatto sul mod. 21, i dati del portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, ai sensi del regolamento comunale. Accertata la regolarizzazione, anche su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021, resa da una società che gestisce una struttura ricettiva in favore di un Comune. Il conto, redatto sul mod. 21, indicava imposte riscosse e versate per complessivi € 8.684,40.
Il magistrato istruttore, mediante raffronti tra il conto, i dati del portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodiche trasmesse al Comune, ha rilevato una discrepanza di € 247,20 e ha chiesto al Collegio di pronunciarsi, escludendo il discarico. L’agente contabile, con memoria, ha documentato un bonifico del 17.03.2026 di € 496,63, a saldo delle imposte ancora dovute per il 2021 e degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, diretto a verificare la corrispondenza tra le somme riscosse dall’agente contabile e quelle riversate all’ente locale. La disciplina dell’imposta di soggiorno affida al regolamento comunale l’individuazione dei soggetti incaricati della riscossione e delle modalità di versamento.
Nel caso concreto il conto era stato redatto secondo il mod. 21 previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del d.P.R. n. 194/1996, ed era firmato dal soggetto che esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura. Non risultavano passaggi di gestione né discarichi contabili e amministrativi ai sensi dell’art. 233, comma 2, del T.U. n. 267/2000.
La Corte rileva che l’agente contabile ha aderito puntualmente ai rilievi della relazione istruttoria, provvedendo a versare al Comune quanto ancora dovuto a saldo per l’anno 2021, oltre agli accessori. La sopravvenuta regolarizzazione elimina la criticità che ostava al discarico.
Su conforme richiesta del Pubblico Ministero in udienza, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere e dispone il discarico in favore dell’agente contabile per l’esercizio finanziario 2021. Sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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