Conto giudiziale regolare se spese con carta di credito giustificate da urgenza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 35 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’omessa sottoscrizione del conto giudiziale non integra una grave irregolarità ai sensi dell’art. 44 c.g.c., ma una mera irregolarità, quando l’atto consente di individuare con facilità la paternità dello stesso e non incide sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio. Le spese effettuate dall’agente contabile con carta di credito corporate devono ritenersi legittime quando risultano urgenti e funzionali alle finalità istituzionali dell’ente, in applicazione dell’art. 1, comma 2, del DM n. 701 del 9.12.1996, che consente l’uso dello strumento elettronico “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie”. L’assenza di esplicita preventiva autorizzazione non impedisce il discarico, se la documentazione complessiva prova, anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l’acquisto avvenuto a vantaggio dell’ente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto nei confronti di un’agente contabile di un ateneo campano, con riferimento alla gestione della carta di credito in dotazione per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato designato, con relazione depositata il 15 settembre 2025, chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto e prospettava, in via preliminare, l’omessa sottoscrizione dello stesso e la mancata conformità al modello 23 del d.P.R. n. 194/1996.
Nel merito contestava il superamento del limite mensile di spesa, l’omessa motivazione e autorizzazione di alcune voci — permesso ZTL, abbonamento a canale live streaming, diritti di istruttoria dei Vigili del fuoco, sanzione per violazione del codice della strada e noleggio di un autoveicolo di servizio — ritenute talora non consentite con lo strumento elettronico. Chiedeva quindi la condanna al pagamento di complessivi € 5.272,10. L’agente contabile eccepiva l’aumento del plafond mensile e la riconducibilità delle spese alle esigenze dell’amministrazione, domandando il discarico.
La Motivazione della Corte
Sulla questione preliminare il Collegio esclude che la mancata sottoscrizione del conto configuri la grave irregolarità dell’art. 44 c.g.c. L’atto, pur non conforme alle prescrizioni dell’art. 36 c.g.c., consente di individuare agevolmente la paternità e non ha inciso né sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio. Il conto risulta inoltre esaminato e parificato dal Direttore Generale e analizzato dal Collegio dei revisori, con conseguente esclusione di ragioni di inammissibilità.
Sul superamento del limite mensile di spesa, la Corte rileva che l’agente aveva depositato la richiesta di incremento del plafond fino a € 7.000 mensili. La volontà dell’Ateneo di ampliare il potere di spesa esclude profili di illegittimità nel comportamento del contabile, che si è attenuto alle indicazioni dei vertici dell’ente.
Quanto alle ulteriori criticità, il Collegio applica l’art. 1, comma 2, del DM n. 701 del 9.12.1996 e le Linee Guida dell’Ateneo, che ammettono l’uso della carta di credito qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie e per l’acquisto di beni e servizi in economia. Le spese contestate — permesso ZTL, variazione dello stesso, rinnovo dell’abbonamento live streaming, noleggio di autoveicolo di servizio e diritti di istruttoria dei Vigili del fuoco con la connessa sanzione — risultano giustificate dall’urgenza e coincidenti con gli obiettivi istituzionali.
In alcuni casi il mezzo elettronico è risultato l’unico strumento possibile, ovvero necessario per il pagamento immediato della sanzione in misura ridotta, evitando ulteriori aggravi. Sebbene siano risultati in alcuni casi mancanti i documenti di esplicita preventiva autorizzazione, la documentazione complessiva consente di dare per provato l’acquisto a vantaggio dell’ente anche in via presuntiva, attraverso l’incrocio dei dati delle fatture e delle domande di acquisto dei competenti uffici. Il conto è pertanto dichiarato regolare e l’agente contabile ammesso al discarico, con nulla sulle spese.
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Nota della Redazione
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