Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 47 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata in pendenza di causa determina la cessazione della materia del contendere, non potendo il giudice pronunciare su un diritto ormai realizzato. Il riconoscimento della cessazione non esime tuttavia dall’esame della posizione delle parti alla luce del principio di soccombenza virtuale, che impone di valutare la fondatezza dell’iniziale prospettazione a prescindere dal fatto sopravvenuto. Ne consegue che, ove l’amministrazione abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere all’adempimento dovuto, la cessazione della materia del contendere va accompagnata dalla condanna della medesima alle spese di lite. La presenza in giudizio dell’amministrazione datrice di lavoro, evocata a fini informativi e priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa previdenziale, giustifica invece la compensazione delle spese nei suoi confronti.
Il Fatto
Una pensionata, già dipendente di un ente locale iscritta alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), ha impugnato la determina con cui l’INPS aveva liquidato la pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 1° luglio 2020, lamentando la mancata valorizzazione delle maggiorazioni figurative connesse allo status di invalido civile e di privo di vista, nonché l’applicazione di coefficienti di rendimento e di trasformazione non corretti.
Nel ricorso ha chiesto il ricalcolo della prestazione, anche a mezzo CTU contabile, la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione, e in via subordinata la condanna solidale del Comune datore di lavoro. Il Comune si è difeso eccependo il difetto di legittimazione passiva, mentre l’INPS ha rappresentato di avere integralmente riliquidato il trattamento e corrisposto quanto dovuto dopo il deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata dalla ricorrente. Su concorde richiesta delle parti, dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito.
La cessazione tuttavia non preclude l’esame delle spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. Nel caso concreto è documentato in atti che l’Istituto previdenziale ha atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Tale condotta processuale giustifica la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura indicata nel dispositivo. La Corte conferma così che la soccombenza virtuale opera come criterio di imputazione delle spese anche quando il diritto sia stato riconosciuto solo in corso di causa.
Quanto al Comune datore di lavoro, il giudice dispone la compensazione delle spese, rilevando che la sua presenza in giudizio è stata necessaria per acquisire piena contezza della vicenda. La pronuncia resta così circoscritta all’accertamento della cessazione e alla regolazione delle spese, senza esame del merito previdenziale.
Nota della Redazione
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