Incentivi tecnici senza gara e superamento del tetto del 50 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 111 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 presuppongono, quale condizione indefettibile, il previo esperimento della gara, poiche’ il fondo e’ commisurato agli importi posti a base di gara; ne deriva che la loro erogazione in caso di affidamento diretto integra danno erariale, commisurato all’onere complessivamente sopportato dall’Amministrazione al lordo degli oneri. La disciplina, ponendo una deroga al principio di onnicomprensivita’ del trattamento accessorio, non e’ suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, si determina con il criterio di competenza per il trattamento percepito e con il criterio di cassa per gli incentivi corrisposti nell’anno, computati al lordo di ritenute e contributi a carico dell’ente. L’agente pubblico che, versando in dubbio interpretativo, liquidi l’incentivo in contrasto con gli orientamenti contabili risponde a titolo di dolo eventuale.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre responsabili dei servizi tecnici e amministrativi di alcuni Comuni, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per l’erogazione di incentivi tecnici ai sensi dell’art. 113, d.lgs. n. 50/2016 in assenza dei presupposti di legge. L’azione traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, maturata nell’ambito di un procedimento penale, che aveva evidenziato una serie di interventi rispetto ai quali gli incentivi erano stati liquidati a favore degli stessi autori degli atti o di terzi.

Le contestazioni riguardavano tre categorie di fattispecie: l’erogazione di incentivi per lavori affidati direttamente o in somma urgenza; la liquidazione di importi eccedenti i limiti fissati dalla norma; la percezione di incentivi oltre il tetto del 50 per cento del trattamento economico annuo lordo. La Procura chiedeva altresi’ la condanna per il danno da disservizio. I convenuti si costituivano deducendo la spettanza degli incentivi anche in assenza di gara, l’assenza dell’elemento soggettivo e l’erroneita’ dei conteggi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla lettera dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che commisura il fondo a una percentuale degli importi posti a base di gara. La giurisprudenza contabile, consultiva e di controllo, richiamata dalla Corte, conferma che il previo esperimento della gara costituisce presupposto indefettibile: in sua assenza la norma non prevede l’accantonamento delle risorse e, dunque, la distribuzione e’ esclusa. Poiche’ la previsione deroga al principio di onnicomprensivita’ del trattamento accessorio, essa non ammette interpretazione estensiva ne’ analogica.

Ne segue che l’incentivo liquidato in caso di affidamento diretto e’ spesa indebita e configura danno erariale, pari alla perdita subita dall’ente e non all’importo netto percepito. La Corte richiama le Sezioni riunite n. 24/2020/QM, secondo cui rileva l’onere complessivamente sopportato dall’Amministrazione, compresi gli oneri fiscali e contributivi. Irrilevante, pertanto, che la somma sia stata erogata al convenuto o a terzi.

La successiva evoluzione normativa invocata dalle difese, e in particolare l’art. 45, d.lgs. n. 36/2023, non e’ applicabile alla fattispecie, difettando efficacia retroattiva. Le contestazioni relative alla carente indicazione delle funzioni svolte sono respinte per genericità; quelle sulla non corretta determinazione degli importi sono accolte solo in parte, essendo alcune modifiche del quadro economico rimaste prive di idonea prova documentale.

Quanto al limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, la Corte distingue il criterio di determinazione delle due grandezze poste a confronto. Il trattamento percepito si calcola secondo il criterio di competenza, sull’importo per cui nell’anno matura il diritto, secondo la Sez. contr. Abruzzo, delib. n. 280/2021/PAR. Gli incentivi corrisposti si computano invece secondo il criterio di cassa, in forza della mera interpretazione letterale della norma, e al lordo degli oneri a carico dell’ente.

L’elemento soggettivo e’ ravvisato a titolo di dolo, anche solo eventuale, in capo ai convenuti. La reiterata violazione della disciplina, i ruoli ricoperti e il carattere non ambiguo della norma escludono l’esimente del dubbio interpretativo, imponendo un doveroso approfondimento. La Corte respinge infine la domanda di danno da disservizio, non provato quale pregiudizio concreto e attuale ulteriore rispetto a quello patrimoniale, e respinge le istanze istruttorie dei convenuti per superfluita’.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *