Pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni e requisito reddituale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 149 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, il diritto degli orfani maggiorenni alla pensione di reversibilità di tabella G, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 915/1978, presuppone il possesso dei requisiti reddituali previsti dall’art. 70 del d.P.R. n. 915/1978. La disposizione, pur riferendosi ai congiunti dei mutilati o invalidi di 1ª categoria, va letta sistematicamente con gli artt. 44 e 45 del medesimo Testo Unico, che esigono l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e condizioni economiche svantaggiate. Il comma 2 dello stesso art. 38 assimila espressamente la vedova e gli orfani degli invalidi di 1ª categoria alla vedova e agli orfani di cui agli artt. 37, 44, 45 e 46. Il requisito reddituale opera dunque indipendentemente dalla norma invocata. L’appello che contesti la revoca del trattamento per superamento della soglia reddituale è infondato.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro, era titolare di trattamento pensionistico di tabella G con assegno di maggiorazione e indennità speciale annua, quale figlio di genitori entrambi deceduti. Il padre era invalido di guerra di 2ª categoria.

Con determinazione del 06.02.2020 la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva revocato il trattamento a decorrere dal 1° marzo 2020, per il venir meno, nel 2018, del requisito reddituale previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915/1978. Il ricorrente aveva percepito un reddito lordo superiore alla soglia annualmente adeguata. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e dichiarato inammissibili le ulteriori domande. Proponeva appello, chiedendo l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 915/1978 e il riconoscimento della pensione a prescindere dal reddito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate dal Ministero ai sensi dell’art. 190, comma 2, lett. b), c.g.c. e dell’art. 170, comma 1, c.g.c. Il Collegio ritiene che l’atto, pur non del tutto corretto nella tecnica redazionale, indichi i passaggi motivazionali impugnati e le ragioni di diritto, consentendo di individuare le censure. Non introduce una questione di fatto sulla classifica di infermità, ma attiene all’applicabilità dell’art. 38 anziché degli artt. 44 e segg. Le eccezioni sono quindi disattese.

Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema del d.P.R. n. 915/1978. La vedova dell’invalido di guerra ha diritto alla pensione di reversibilità con le integrazioni per gli orfani; in mancanza della vedova, il trattamento può essere corrisposto agli orfani maggiorenni riconosciuti inabili e in possesso del requisito economico dell’art. 45.

L’appellante invoca l’art. 38, che prevede la pensione di tabella G per la vedova e gli orfani dei mutilati o invalidi di 1ª categoria. La Corte osserva che tale norma, pur prescindendo dal dato letterale che richiede la titolarità di pensione di 1ª categoria, va coordinata con le disposizioni specifiche del medesimo Testo Unico. Il comma 2 dell’art. 38 assimila espressamente la vedova e gli orfani degli invalidi di 1ª categoria alla vedova dell’art. 37 e agli orfani degli artt. 44, 45 e 46.

Pertanto, anche a voler ritenere applicabile l’art. 38, le condizioni reddituali andrebbero comunque considerate. Il combinato disposto degli artt. 44 e 45 richiede, per gli orfani maggiorenni, l’assenza di entrambi i genitori, l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e i requisiti reddituali dell’art. 70. La ratio è che gli orfani maggiorenni devono trovarsi in condizioni economiche svantaggiate, indipendentemente dalla norma invocata.

Il reddito percepito nel 2018 risultava superiore alla soglia di euro 17.121,23 per l’anno 2019. L’appello è quindi rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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