Danno all’immagine della P.A. e prescrizione sospesa fino alla conclusione del penale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 75 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’immagine, il termine di prescrizione dell’azione erariale è sospeso, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, fino alla conclusione del procedimento penale volto ad accertare i fatti criminosi che hanno cagionato il danno. Il presupposto di proponibilità dell’azione è integrato anche quando la condanna penale sia intervenuta per il delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), reato proprio del pubblico ufficiale posto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. L’abuso della qualifica rivestita fonda il dolo, anche solo eventuale, e il nesso di causalità con il pregiudizio all’immagine dell’ente di appartenenza. La liquidazione del danno, di natura immateriale, avviene per equità ex art. 1226 cod. civ., non trovando applicazione il criterio della l. n. 20/1994 in assenza di dazione di denaro; la risonanza mediatica non incide sull’an del danno, ma solo sul quantum.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione del Veneto, chiedendo la condanna, a titolo di dolo, al pagamento di euro 125.640,48 in favore dell’Arma e del Ministero della Difesa. La domanda si articolava in euro 100.000,00 per danno all’immagine e in euro 25.640,48 per danno da disservizio, riferito agli stipendi erogati nel periodo in cui si sarebbero verificati i fatti.

Alla base dell’azione vi erano condotte illecite compiute ai danni di cittadine straniere, ospitate nell’abitazione dell’ufficiale e indotte in stato di incoscienza mediante sostanze psicotrope, con abuso della qualifica rivestita. Due procedimenti penali, definiti in primo grado e in appello, si erano conclusi con condanne per violenza sessuale aggravata, concussione e altre fattispecie, divenute definitive. La Sezione regionale, con sentenza n. 15/2023, aveva respinto l’eccezione di prescrizione, accolto la domanda per il danno all’immagine rideterminandolo in euro 80.000,00 e respinto quella sul danno da disservizio, statuizione quest’ultima non impugnata dal Requirente e divenuta definitiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione, respingendola. L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 dispone che il termine prescrizionale dell’azione di responsabilità, quanto al risarcimento del danno all’immagine, resta sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Poiché la sentenza di appello relativa ai fatti è divenuta definitiva il 28 luglio 2021, il termine non era decorso alla data di notifica della citazione.

Quanto ai presupposti di proponibilità, la Corte rileva che la condanna penale è stata conseguita anche per il reato di concussione (art. 317 cod. pen.), tentata e consumata. Si tratta di reato proprio del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, rivolto a proteggere il regolare funzionamento di quest’ultima sotto i profili del buon andamento e dell’imparzialità tutelati dall’art. 97 della Costituzione. L’azione è dunque stata proposta conformemente alla disciplina vigente.

Sul danno all’immagine, il Collegio valorizza la copiosa documentazione prodotta dal Requirente: la vicenda ha avuto notevole eco negli organi di stampa italiani ed esteri, in ragione della cittadinanza estera delle vittime. La stretta connessione tra le diverse fattispecie di reato consente di configurare la condotta come unitaria e inscindibile, riconducibile ai reati contro la pubblica amministrazione.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte richiama la sentenza penale definitiva, dalla quale emerge che le vittime avevano scelto l’ufficiale proprio in ragione della sua appartenenza alle forze di polizia, condizione rassicurante, e che lo stesso aveva minacciato una di esse, spendendo la propria qualità di pubblico ufficiale. L’ostentazione della qualifica, anche mediante l’uso della divisa negli spostamenti dall’abitazione, convince della sussistenza del dolo, quanto meno eventuale. Il nesso di causalità è ravvisato nella specificità che la qualità di carabiniere ha impresso alle condotte.

Infine, il quinto motivo è parzialmente accolto. Trattandosi di bene di natura immateriale, senza dazione di denaro, il danno va liquidato per equità ex art. 1226 cod. civ., secondo indicatori oggettivi, soggettivi e sociali. La risonanza mediatica incide sul quantum, non sull’an. Considerati la natura e la durata del comportamento, nonché l’assenza di amplificazione volontaria, il Collegio ridetermina il danno in euro 60.000,00, con conferma delle altre statuizioni e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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