Imposta di soggiorno non riversata: giurisdizione contabile e responsabilità del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 105 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di regolamenti comunali che esternalizzano la riscossione dell’imposta di soggiorno con obbligo di riversamento in capo al gestore della struttura ricettiva, tra questi e l’amministrazione comunale si instaura un autentico rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili. La qualifica di responsabile di imposta attribuita dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 non trasforma il gestore in soggetto passivo del tributo, che resta l’ospite: il gestore riceve somme a destinazione pubblica e le conserva per conto dell’ente. Ne deriva che non si configura un obbligo tributario proprio del gestore e la controversia non è devoluta alla giurisdizione tributaria, ma a quella contabile, sussistendo la sua qualità di agente contabile ai sensi dell’art. 44 del T.U. Corte dei conti e la sua responsabilità amministrativa per il mancato riversamento.

Il Fatto

Il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio una società a responsabilità limitata e il suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale in favore del Comune di riferimento. La segnalazione dell’ufficio tributi comunale aveva evidenziato l’omesso riversamento all’amministrazione dell’imposta di soggiorno riscossa nell’anno 2022 a carico degli ospiti di due strutture ricettive, nonostante la presentazione delle dichiarazioni riepilogative mensili previste dal regolamento comunale e l’emissione di avvisi di accertamento esecutivo.

L’importo contestato ammontava a euro 4.702,30. Notificata l’informativa, i convenuti non presentavano deduzioni scritte né chiedevano l’audizione personale e non si costituivano in giudizio. La questione centrale, scrutinata d’ufficio, riguardava la giurisdizione della Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione offerta dall’organo requirente e la condivide. Il presupposto della responsabilità amministrativa risiede nell’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente danneggiato, configurabile anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, e non solo in presenza di un rapporto organico. Tale relazione deriva dagli obblighi posti a carico del gestore dalla legge istitutiva dell’imposta e dal regolamento comunale, che attestano la sua partecipazione ad attività di natura pubblicistica di accertamento e riscossione.

La Corte affronta poi l’orientamento che, sulla base dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni, e della successiva interpretazione autentica recata dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, vorrebbe devolvere le controversie al giudice tributario. La tesi non è condivisa. Il responsabile di imposta è colui che si aggiunge, in funzione di garanzia, al debitore, ma non è soggetto passivo del tributo, che rimane l’ospite della struttura: la coobbligazione del responsabile è secondaria o dipendente, esistendo solo se esiste quella principale.

Ne segue che il gestore non adempie a un proprio obbligo tributario, ma riceve dal soggetto passivo somme da riversare al Comune. La figura è analoga a quella dei concessionari di opere o servizi pubblici, degli istituti bancari che svolgono il servizio di tesoreria e dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali. Il gestore, comunque definito, è depositario di denaro pubblico e pertanto, ai sensi dell’art. 44 del T.U. della Corte dei conti, agente contabile, con conseguente giurisdizione contabile.

Nel merito la domanda è accolta: i convenuti non hanno opposto alcuna contestazione ai fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente integrale addebito in solido dell’importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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