Conto giudiziale dell’agente per l’imposta di soggiorno: rettifica dell’individuazione e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 77 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di conto l’erronea individuazione dell’agente contabile contenuta nella relazione istruttoria, ove risulti frutto di un mero errore materiale, è rettificabile dal giudice sulla base della disamina del conto giudiziale e della documentazione acquisita. Il conto è regolare e può essere oggetto di discarico quando l’ammontare delle imposte di soggiorno riversate all’ente locale corrisponde sostanzialmente a quanto dovuto, una volta defalcate le presenze esenti previste dal regolamento comunale. Grava sull’agente contabile l’onere di documentare le esenzioni applicate, anche mediante riscontri informatici e tabulati dei gestori dei sistemi di accoglienza.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’anno 2021, di pertinenza di un Comune marchigiano. Il conto giudiziale era stato reso dal gestore di una struttura ricettiva e inviato dall’ente locale alla Corte dei conti.
Il magistrato istruttore, nella relazione, aveva ipotizzato il mancato discarico per una discrepanza tra quanto riversato e quanto presumibilmente ancora dovuto, rilevando che nel conto non erano indicati i soggetti esenti e che i solleciti al gestore erano rimasti privi di tempestivo riscontro. La società indicata nella relazione ha depositato memoria, eccependo di non essere il gestore effettivo nell’anno di riferimento ed evidenziando l’errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione dell’individuazione dell’agente contabile. L’indicazione contenuta nella relazione istruttoria risulta frutto di un errore materiale: dalla disamina del conto giudiziale emerge che il soggetto gestore della struttura ricettiva, nell’anno 2021, era una società diversa da quella ivi indicata.
Il collegio fonda la rettifica su elementi documentali univoci. Il conto inviato al Comune e da questi trasmesso alla Corte risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società effettivamente gestrice, mentre la struttura era stata concessa in locazione a quest’ultima. La società erroneamente indicata ha chiarito di gestire direttamente il complesso solo a partire dall’anno 2024.
Assodata la corretta individuazione, la Corte esamina il merito contabile. Dalla documentazione integrativa pervenuta in prossimità dell’udienza emerge la sostanziale congruità dell’ammontare delle imposte riversate all’ente locale. I tabulati informatici acquisiti dimostrano che dalle presenze registrate nel portale telematico vanno defalcate quelle esenti ai sensi del regolamento comunale all’epoca vigente.
Le esenzioni riguardano i pernottamenti di bambini minori di anni dieci e quelli oltre le prime sette giornate di presenza dei medesimi ospiti. La differenza residuale, di entità modesta, trova giustificazione nel fatto che il portale non annotava le partenze anticipate rispetto a quanto programmato.
Su queste basi il conto giudiziale è dichiarato sostanzialmente regolare e può essere oggetto di pronunzia di discarico. La Corte dispone la compensazione delle spese di giudizio, sussistendo idonei motivi.
Nota della Redazione
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