Ricorso inammissibile senza diffida propedeutica all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 243 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale volta all’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., qualora l’interessato abbia presentato istanza all’ente previdenziale ma non abbia provveduto alla notifica di una formale diffida all’adozione del provvedimento, condizione necessaria per legittimare il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Istituto. L’inammissibilità della domanda principale di pensione priva l’assicurato, già collocato in congedo, di un interesse attuale e concreto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, che è domanda propedeutica e condizionata alla prima; ne consegue l’improcedibilità del ricorso per tale profilo.

Il Fatto

Un militare in congedo dal 2011, titolare di pensione ordinaria di inabilità, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia cardiaca, con ascrivibilità alla Tabella A, cat. 8, del D.P.R. n. 915/1978, e la consequenziale attribuzione della pensione privilegiata a vita.

L’istanza di riconoscimento della causa di servizio era stata respinta dal Ministero della difesa sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Solo nel 2024 il militare presentava all’INPS domanda di pensione privilegiata, senza tuttavia notificare all’Istituto alcuna diffida ad adottare il provvedimento sull’istanza. Il ricorso era proposto avverso il silenzio dell’INPS e gli atti del procedimento di causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della difesa: le domande riguardano sia il riconoscimento della pensione privilegiata, di competenza dell’INPS, sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di competenza del Ministero ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. n. 461/2001, anche per il personale cessato dal servizio. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, chiamato in giudizio quale espressione del Comitato di Verifica per le cause di servizio, trattandosi di organo che emette un parere endoprocedimentale non suscettibile di ledere ex se i diritti pensionistici.

Nel merito, la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria è stata dichiarata inammissibile ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. La presentazione dell’istanza all’INPS non è sufficiente: il ricorso avverso il silenzio è ammissibile solo dopo la notifica all’ente di una formale diffida ad adottare il provvedimento, onere non assolto dal ricorrente.

Quanto alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, il Collegio ha escluso l’applicabilità dei principi sulle domande del personale in servizio e ha rilevato che, per il personale in congedo, essa è condizionata all’esistenza di un interesse attuale e concreto, collegato in via propedeutica al riconoscimento della pensione privilegiata. L’inammissibilità di quest’ultima domanda rende il ricorrente privo di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso per tale profilo.

La definizione del giudizio su questioni pregiudiziali ha determinato la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, c.g.c., mentre nulla è stato disposto per le spese di sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *