Imposta di successione: presupposto è la chiamata all’eredità, non l’accettazione (Cass. civ. Sez. V n. 18252 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni, il presupposto dell’imposizione tributaria è costituito dalla chiamata all’eredità e non già dall’accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’art. 479 cod. civ. Nel campo fiscale, e segnatamente in materia successoria, vigono regole non coincidenti con quelle civilistiche: l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 346/1990 impone di considerare come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato, l’art. 28 obbliga il chiamato alla dichiarazione e l’art. 36 ne prevede la responsabilità solidale nel limite del valore dei beni posseduti.
Il Fatto
A seguito del decesso della de cuius, una prima dichiarazione di successione veniva presentata in forma incompleta, indicando tra gli eredi il fratello della defunta, anch’egli deceduto il giorno successivo alla sorella. In seguito venivano presentate ulteriori dichiarazioni, modificativa e integrativa, con le quali i figli del fratello premorto venivano indicati come eredi di quest’ultimo, e non come eredi diretti della zia.
L’Ufficio notificava l’avviso di liquidazione dell’imposta, tra gli altri, ai due nipoti quali eredi del fratello, a sua volta erede della de cuius. I contribuenti impugnavano l’atto sostenendo di dover essere considerati eredi diretti della zia: il fratello, deceduto il giorno seguente alla morte di lei, non avrebbe potuto accettare l’eredità, sicché ai figli sarebbe stato devoluto il solo diritto di accettazione. La CTP di Venezia accoglieva il ricorso e la CTR del Veneto confermava la pronuncia. L’Ufficio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla normativa ratione temporis vigente del d.lgs. n. 346/1990. L’art. 7, comma 4, stabilisce che, fino a quando l’eredità non sia stata accettata o non sia stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato. L’art. 28, comma 2, obbliga alla dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari, mentre il comma 5 esonera solo chi, prima della scadenza del termine, abbia rinunziato all’eredità o al legato ovvero abbia chiesto la nomina di un curatore. L’art. 36, infine, individua negli eredi i soggetti obbligati al pagamento, prevedendo al comma 3 la responsabilità solidale del chiamato nel limite del valore dei beni ereditari posseduti.
Da questo quadro normativo il Collegio desume che, ai fini del tributo successorio, la delazione determina di per sé l’acquisto dell’eredità, in ciò differenziandosi dalla disciplina civilistica. Il presupposto impositivo va quindi individuato nell’apertura della successione, coincidente con la morte del soggetto, a prescindere dall’accettazione.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 22175/2020 e da Cass. n. 32611/2021, secondo cui, quando la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da questi non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche per la successione apertasi in precedenza, la cui delazione gli sia stata trasmessa ai sensi dell’art. 479 cod. civ. Vengono richiamate anche Cass. n. 21394/2014, Cass. n. 5750/2016 e Cass. n. 6327/2008, per il rilievo che nella legge tributaria delle successioni non trovano piena applicazione i principi civilistici sull’acquisto della qualità di erede.
Il Collegio ritiene non decisive le considerazioni di Cass. n. 8053/2017, resa in tema di debiti tributari del de cuius, e i principi di Cass. n. 19030/2018, che valorizzando l’art. 36, comma 3, avevano finito per trascurare la portata generale delle disposizioni richiamate, da leggere in modo sistematico. La prospettazione della controricorrente, secondo cui l’accoglimento del ricorso non produrrebbe effetti per l’avvenuta liquidazione dell’imposta, è respinta come mera allegazione priva di dimostrazione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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