Accertamento induttivo e obbligo di decurtazione forfettaria dei costi anche nell’analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 16560 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, anche in presenza di scritture formalmente corrette ma complessivamente inattendibili, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti il più possibile il principio di capacità contributiva. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, titolare di un’azienda agrituristica, un avviso di accertamento relativo all’anno fiscale 2004, con il quale era stato accertato un maggior reddito per omessa contabilizzazione di ricavi, determinato in via induttiva sulla base del consumo di federe e coprimacchia.
Dopo l’accoglimento del ricorso in primo e secondo grado, la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio, in quanto la regolarità formale delle scritture contabili non preclude l’accertamento analitico-induttivo in caso di inattendibilità complessiva. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di II grado accoglieva l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui si contestava la mancata riduzione dei ricavi per il consumo di pasti da parte dei dipendenti e per il minor prezzo unitario praticato. Ha ritenuto che la censura esorbitasse dai limiti della violazione di legge, mirando a infirmare le valutazioni di merito sulla base di contestazioni generiche e non provate, senza indicare il luogo processuale in cui i relativi presupposti erano stati dimostrati.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza, né la contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Il terzo motivo è stato invece dichiarato fondato. La Corte ha affermato che, in base ai princìpi espressi dalla Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo deve tener conto dei costi forfettari sostenuti per produrre il reddito imputato.
La mancata decurtazione dei costi dall’ammontare dei ricavi induttivamente determinati viola il principio di capacità contributiva. In sede di rinvio, il giudice dovrà rideterminare il reddito riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria, avvalendosi anche di consulenza tecnica d’ufficio.
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Nota della Redazione
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