Reintegrazione nel posto di provenienza e limiti al trasferimento datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18892 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Alla declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione il datore di lavoro deve ottemperare riammettendo il lavoratore nella stessa sede in cui operava all’atto del licenziamento. Un eventuale trasferimento successivo è legittimo solo se è provata l’inutilizzabilità del dipendente nella sede di reintegra, sotto il profilo dell’insussistenza di posti comportanti le ultime mansioni o mansioni equivalenti. Il limite della prova dell’inutilizzabilità costituisce un ulteriore vincolo, rispetto a quelli dell’art. 2103 c.c., che resiste al potere datoriale e il cui onere incombe sul datore di lavoro. Resta ferma la possibilità di disporre il trasferimento in via coevа o successiva, purché sorretta da quella prova.
Il Fatto
La controversia origina dal trasferimento di un lavoratore presso uno stabilimento diverso da quello di provenienza, disposto dalla società datrice dopo un ordine di reintegra conseguente all’accertata illegittimità del licenziamento. Il giudice di primo grado ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento datoriale e ha ordinato alla società di riadibire il ricorrente presso lo stabilimento di provenienza, con condanna alle spese.
La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello della società, confermando la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e le parti hanno depositato memorie.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 3 legge n. 604/1966 e degli artt. 13 e 18 legge n. 300/1970, sostenendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile al trasferimento che segue immediatamente un licenziamento illegittimo il principio secondo cui la norma non richiede la prova dell’inevitabilità del trasferimento.
Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’art. 2103 c.c. non richiede l’ulteriore prova dell’inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria, secondo il precedente Cass. n. 5432 del 1987. Diverso è però il caso in cui il trasferimento segua immediatamente un licenziamento dichiarato illegittimo con ordine di riassunzione.
Il diritto al ripristino del rapporto, salvo trasferimento, comporta che debba essere comprovata l’inutilizzabilità del lavoratore nella sede di destinazione: la reintegra resiste al potere di trasferimento e introduce un ulteriore limite rispetto a quello dell’art. 2103 c.c. Il limite introdotto dall’art. 13 legge n. 300/1970 è di tipo funzionale o finalistico, e il potere datoriale incontra il vincolo negativo dell’eccesso di potere.
Unica eccezione alla regola è l’impossibilità di riammettere il reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti con le ultime mansioni o equivalenti. L’onere della prova incombe sul datore, a differenza di quanto avviene quando il trasferimento è nel corso di un rapporto non interrotto. La Corte richiama il precedente Cass. n. 12123 del 2002, secondo cui la regola può essere derogata solo per la dimostrata impossibilità di riammissione nella sede precedente.
Nel caso concreto la Corte di merito ha accertato che non era stata comprovata l’inutilizzabilità del dipendente nella sede di reintegra. Neppure rileva l’assegnazione di una nuova unità di personale alla sede di sprovvista, poiché l’ordine di reintegrazione esige la ricollocazione nel posto da ultimo occupato, salva la facoltà di un successivo trasferimento. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per commistione di vizi e per irrilevanza rispetto alla ratio assorbente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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