Imposta unica scommesse dovuta da bookmaker estero e centro trasmissione dati (Cass. civ. Sez. V n. 26458 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker stabilito in altro Stato membro e il centro trasmissione dati che raccoglie scommesse per suo conto sul territorio italiano sono entrambi soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse, in solido tra loro, anche in assenza di concessione e indipendentemente dal luogo di stabilimento. L’applicazione dell’imposta a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia non integra discriminazione in danno del prestatore estero né restrizione alla libera prestazione dei servizi. La doppia imposizione derivante dal concorso delle competenze fiscali di più Stati membri non impone l’adeguamento del sistema nazionale a quello altrui. Per le annualità dal 2011 in poi difetta la condizione di obiettiva incertezza normativa idonea a escludere la sanzione.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’anno 2015 nei confronti di una società di scommesse con sede a Malta e del titolare della rete di raccolta in Italia. L’ufficio contestava la raccolta e il trasferimento all’estero delle giocate senza far affluire gli importi al totalizzatore nazionale. La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso dei contribuenti; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello, confermando la soggettività passiva di entrambi i soggetti e l’esclusione dell’esimente per le sanzioni.

I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. nel senso della manifesta infondatezza; depositata istanza di decisione, la causa era trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’istanza di discussione in pubblica udienza, richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020: il collegio può escludere la pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare e dell’assenza di rilevanza nomofilattica. Il tema era già stato affrontato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 e dalla Corte di giustizia con la sentenza in causa C-788/18.

Nel merito, il quadro normativo di riferimento — dall’art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998 all’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, fino all’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014 — è stato già vagliato dalla Consulta e dalla Corte unionale, con una serie di precedenti conformi richiamati in motivazione. La Corte costituzionale, in particolare, ha escluso l’irragionevolezza dell’equiparazione tra gestore per conto proprio e gestore per conto terzi: entrambi partecipano, su piani diversi, all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse. Quanto al titolare della ricevitoria, la capacità contributiva non è violata ove il rapporto con il bookmaker consenta di trasferire il carico tributario.

La Corte chiarisce che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha riguardato le sole annualità anteriori al 2011, in ragione dell’avvenuta cristallizzazione delle commissioni; per i rapporti successivi, o proseguiti oltre il 2010, la solidarietà e la traslazione incidono sulla regolazione negoziale. Poiché l’accertamento concerne il 2015, la conclusione è nel senso della solidarietà paritetica tra bookmaker e centro trasmissione dati.

È irrilevante il richiamo alla giurisprudenza penale sull’esercizio abusivo di gioco: l’esclusione della responsabilità penale del bookmaker illegittimamente escluso dai bandi non incide sulla soggettività passiva tributaria, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque gestisca scommesse, con o senza concessione. La richiesta di rinvio pregiudiziale è disattesa: la Corte di giustizia ha già escluso la discriminazione, poiché l’imposta colpisce tutti gli operatori senza distinzione di stabilimento, e la doppia imposizione non obbliga gli Stati membri ad adeguare i rispettivi sistemi fiscali.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha riportato il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronuncia. Il quarto è infondato: per le annualità successive al 2010 la norma interpretativa ha risolto ogni incertezza, sicché non opera l’esimente dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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