Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato per le annualità 2008-2009 (Cass. civ. Sez. V n. 14470 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per le annualità d’imposta anteriori al 2011 l’imposta unica sulle scommesse è dovuta dal bookmaker, anche estero e privo di concessione, che abbia realizzato in Italia il presupposto impositivo mediante propri centri di trasmissione dati. Il bookmaker e il titolare della ricevitoria sono obbligati in via paritetica, perché entrambi pongono in essere un fatto di gestione indice di capacità contributiva, e la solidarietà non è dipendente né sussidiaria. La scelta legislativa non integra alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri e non contrasta con la libertà di stabilimento, non avendo le imposte sui giochi natura armonizzata. Il riconoscimento della liceità dell’attività sul piano penale non sottrae il bookmaker dall’obbligazione tributaria. Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato a una società di diritto maltese, esercente attività di raccolta di scommesse priva di concessione, due avvisi di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2008 e 2009, quale obbligato in solido con il titolare della ricevitoria che operava per suo conto.
I ricorsi proposti dalla società e dalla controllante sono stati rigettati sia in primo grado sia dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 1145/14/2021, depositata il 24 settembre 2021. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi di censura, resistito dall’Agenzia con controricorso. In pendenza del giudizio le ricorrenti hanno depositato proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis del d.lgs. n. 546/92, chiedendo un rinvio dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’istanza di rinvio, osservando che il d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso l’art. 48 del d.lgs. n. 546/92 alla conciliazione fuori udienza, ma non la conciliazione in udienza prevista dall’art. 48-bis, norma non richiamata tra quelle applicabili ai giudizi di cassazione. Permane quindi il divieto di mero rinvio dell’udienza.
Nel merito il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza inaugurata dalla sentenza n. 8757 del 30.03.2021 e dalle numerose pronunce successive, condividendone le motivazioni. Il quadro normativo è stato già scrutinato dalla Corte costituzionale n. 27/2018, che ha ricostruito l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e l’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010. La solidarietà tra ricevitoria e bookmaker è paritetica: entrambi partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse, con autonomi rapporti obbligatori verso l’Erario.
Poiché il giudizio riguarda i periodi d’imposta 2008-2009 e la sola posizione del bookmaker, la dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha escluso l’imposizione delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 non giova alla ricorrente, che resta obbligata principale in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220/2010.
Quanto alla territorialità, il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia presso i centri di trasmissione dati. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15731 del 2015. Le censure unionali sono respinte alla luce di Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, non essendo le imposte sui giochi oggetto di armonizzazione.
Gli ultimi motivi sono infondati: il quinto, sul contraddittorio endoprocedimentale, si scontra con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 09.12.2015; il sesto è inammissibile per carenza di interesse e per non essersi confrontato con la sentenza impugnata. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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