Iscrizione ipotecaria impugnabile solo per vizi propri, non per prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 22108 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’iscrizione ipotecaria che faccia seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione non integra un nuovo e autonomo atto impositivo. Essa è sindacabile in giudizio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti a un atto prodromico, compresa la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto incontestato. L’intimazione di pagamento, atto tipico assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va impugnata facendo valere anche l’eventuale prescrizione, poiché la sua omessa impugnazione cristallizza la pretesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia, che aveva accolto l’appello del contribuente in una controversia relativa all’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria gravante sul suo usufrutto su due immobili.
La pretesa erariale dipendeva da quattro cartelle di pagamento, per imposta di registro e IVA. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto estinti per prescrizione decennale i crediti tributari, non essendo stati comunicati atti interruttivi tra la notifica dell’ultima cartella e le successive intimazioni di pagamento. La questione giunge in Cassazione perché il giudice di appello aveva ammesso l’eccezione di prescrizione in sede di impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, anziché degli atti prodromici.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo si denuncia violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle, delle intimazioni e del preavviso non precludesse al contribuente di dedurre vizi degli atti prodromici divenuti definitivi. Con il secondo si denuncia violazione degli artt. 2937 e 2943 cod. civ. e dell’art. 1, commi 618-623, della legge n. 147 del 2013, per non avere tenuto conto della sospensione ex lege dei termini prescrizionali nel periodo tra il 27 dicembre 2013 e il 16 giugno 2014.
La Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, in forza del principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto incontestato. Se l’intimazione di pagamento non viene impugnata facendo valere anche la prescrizione del tributo, il credito si consolida e non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Dall’accertamento del giudice di appello risulta la notificazione di due cartelle di pagamento, restando fuori la sola terza. Ne consegue che l’iscrizione ipotecaria, seguita a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi, non è un nuovo e autonomo atto impositivo ed è sindacabile ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto per vizi propri. La prescrizione decennale avrebbe potuto essere fatta valere impugnando l’atto prodromico immediatamente successivo, ossia le intimazioni di pagamento, prima della cui notifica era maturata.
La Corte esclude la pertinenza della giurisprudenza richiamata dal controricorrente sulla mera facoltatività dell’impugnazione dell’avviso di intimazione, riferendosi essa ad atti non tipici o a statuizioni irrilevanti. L’intimazione di pagamento in senso proprio è atto tipico, assimilato all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, finalizzato a invitare il contribuente al pagamento prima dell’esecuzione forzata quando la cartella sia stata notificata da più di un anno.
Pertanto il ricorso è accolto nei limiti del primo motivo e la sentenza impugnata è cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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