Imposta di registro dovuta sulla sentenza ex art. 2932 cod. civ. anche (Cass. civ. Sez. V n. 7535 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che dispone il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta di registro proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente o dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente. Ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all’imposta anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Il diritto al rimborso di quanto versato presuppone dunque la definitività della pronuncia giudiziale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, con le relative sanzioni, emesso in relazione a una sentenza che aveva riconosciuto il trasferimento della proprietà di un appartamento in favore dei promissari acquirenti, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo non dovuta l’imposizione perché la sentenza tassata era stata riformata in appello dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare. La CTR del Lazio accoglieva invece l’appello dell’Agenzia delle Entrate, osservando che avverso la sentenza di appello era stato proposto ricorso per cassazione e che quindi la decisione non era passata in giudicato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorrente confonde il piano civilistico della vicenda contrattuale con quello tributario, sul quale soltanto la Corte è chiamata a pronunciarsi. La censura è pertanto in parte inammissibile e in parte infondata.
Dagli atti emerge che la sentenza tassata aveva disposto il trasferimento della proprietà dell’appartamento promesso in vendita «previo versamento del prezzo residuo della compravendita, pari a Euro 103.291,37». La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4735/2015, aveva poi riformato la decisione, dichiarando risolto di diritto il preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti e ordinando la cancellazione della trascrizione.
La Corte richiama l’orientamento consolidato in materia: la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che dispone il trasferimento dell’immobile dietro pagamento del corrispettivo, è soggetta a imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, secondo quanto previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986. Non sono sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell’acquirente o dalla sua iniziativa unilaterale. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 27902/2018, n. 14470/2018, n. 18006/2016, n. 23043/2016 e n. 8544/2014.
Quanto al secondo profilo, con cui si contesta l’esistenza del presupposto impositivo per effetto della riforma della sentenza tassata, la Corte invoca l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986: gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all’imposta anche se impugnati o ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. La norma condiziona il conguaglio o il rimborso alla definitività della pronuncia, e a tale principio la CTR del Lazio si è correttamente attenuta, dato che l’attestazione del passaggio in giudicato non era stata depositata dalle parti.
Non si tratta, precisa la Corte, di tassare un provvedimento definitivamente riformato, per il quale sarebbe illogico pretendere il pagamento di importi che, ove versati, dovrebbero essere immediatamente restituiti, richiamando Cass. n. 15645/2019, n. 29004/2017, n. 3617/2020 e n. 15203/2021. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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