Operazioni oggettivamente inesistenti: onere probatorio e inammissibilità del riesame nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 22235 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve all’onere probatorio su di essa incombente anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, indicate a fondamento della contestazione. Assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente a tal fine la regolarità formale delle scritture contabili e delle evidenze dei pagamenti, strumenti di regola adoperati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non incide su tale distribuzione dell’onere della prova.

Il Fatto

Una società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate in ordine ad accertamenti concernenti la ripresa a tassazione di fatture di acquisto ritenute relative a operazioni inesistenti. La società aveva chiesto l’annullamento degli atti impositivi, lamentando la violazione delle norme in tema di onere probatorio e la mancata valutazione della propria buona fede.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile nella parte in cui censura la consistenza degli elementi indiziari valorizzati nel merito: la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo logico-formale. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorrente non può contrapporre agli apprezzamenti dei giudici di merito, tratti da elementi di valutazione in sé coerenti, un diverso giudizio di fatto.

Nel merito il ricorso è infondato. L’Amministrazione deve provare che l’operazione documentata dalla fattura non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi indiziari sui quali fonda la contestazione; sul contribuente grava invece la dimostrazione della fonte legittima della detrazione o del costo. Gli elementi indiziari, ove gravi, precisi e concordanti, danno luogo a presunzioni semplici idonee a fondare il convincimento del giudice.

Il giudice di appello ha applicato correttamente tali principi, desumendo la prova dell’inesistenza da elementi quali l’assenza di organizzazione dei fornitori, la genericità della descrizione delle fatture e la mancata impugnazione degli accertamenti notificati ai fornitori.

Quanto alla prova contraria, la Corte ribadisce che essa non può poggiare sull’esibizione della fattura né sulla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché tali strumenti servono di regola a celare l’operazione fittizia. La circostanza che l’emittente fosse privo di idonea struttura organizzativa costituisce valido elemento indiziario.

Infine, il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata valorizzazione della buona fede: in caso di operazioni oggettivamente inesistenti — e non soggettivamente inesistenti — l’Amministrazione non deve provare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione. Il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, non introduce un onere probatorio più gravoso e non muta la distribuzione dell’onere della prova. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese e agli ulteriori importi ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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