Ricorso inammissibile se chiede rivalutazione del fatto accertato (Cass. civ. Sez. V n. 34388 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., miri in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio. Il sindacato di legittimità resta circoscritto all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. È preclusa ogni censura che investa la sufficienza del discorso argomentativo o il convincimento formato dal giudice di merito sul materiale istruttorio, poiché non costituiscono “fatti” le mere deduzioni difensive né i singoli elementi di un accadimento complesso.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF 2013, qualificandolo amministratore di fatto di una cooperativa e contestando la percezione di compensi in nero, emersi da prelevamenti sui conti dell’ente. Fallita la definizione in adesione, il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso ritenendo provata la qualifica e la mancata giustificazione dei prelievi.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, escludendo che l’Ufficio avesse offerto prova della percezione di somme in nero. Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Delibata l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, la Corte la ritiene infondata, perché le censure espongono compiutamente le ragioni giuridiche a fondamento. Verificata poi la procedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la Corte la conferma: la copia parziale della sentenza allegata è integrata dalla copia autentica presente nel fascicolo cartaceo.
Con il primo motivo l’Ufficio contesta l’applicazione dell’art. 7 d.l. 269/2003, estraneo alla fattispecie. Il motivo è infondato: la norma è stata evocata dalla CTR solo quanto alle sanzioni, ma l’annullamento dell’avviso era già di per sé sufficiente a travolgere anche queste ultime. La motivazione va rettificata e il motivo rigettato.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, riproducendo le circostanze già dedotte in appello. La Corte lo dichiara inammissibile per due ragioni autonome. Sul piano processuale, dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è invocabile solo per l’anomalia motivazionale che assurge a violazione di legge costituzionalmente rilevante, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 37406 del 2022. Le circostanze addotte non integrano fatti storici, ma mere deduzioni difensive, e talune non sono decisive.
Sul piano sostanziale, la censura auspica una diversa ricostruzione della vicenda fattuale: è precluso in legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019. La valutazione delle prove, anche presuntive, resta riservata al giudice di merito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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