Incandidabilità ex art 143 TUEL con individuazione degli amministratori per relationem (Cass. civ. Sez. I n. 9927 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento giurisdizionale previsto dall’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni mafiose, è introdotto dalla proposta di trasmissione del Ministero dell’interno, che costituisce atto di impulso in deroga alle regole comuni. Tale atto non è tenuto a soddisfare i requisiti dell’art. 125 c.p.c. e non è nullo se omette di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti o di menzionare le specifiche condotte loro attribuite, ben potendo individuarli per relationem, mediante rinvio alla relazione prefettizia e alla documentazione amministrativa allegata. La comparsa di costituzione del Ministero, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, può svolgere valenza integrativa della proposta. La misura, di natura interdittiva preventiva e non sanzionatoria, opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e per il primo turno elettorale successivo di ciascuna delle tornate indicate dalla norma, senza che possano attribuirsi effetti esecutivi prima della definitività.
Il Fatto
Con decreto del Presidente della Repubblica del 12.2.2018, adottato ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, era stata nominata la Commissione straordinaria di gestione di un Comune, in sostituzione del Commissario già nominato ex art. 141 TUEL a seguito dello scioglimento ordinario per dimissioni della maggioranza dei consiglieri.
Il Ministero dell’interno aveva chiesto al Tribunale la declaratoria di incandidabilità di un ex sindaco e di tre ex assessori. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che il Consiglio comunale era già sciolto in via ordinaria. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva accolto la domanda per l’ex sindaco e due assessori, limitatamente al primo turno elettorale successivo, e l’aveva dichiarata inammissibile per il quarto, non risultando il suo nominativo nella relazione prefettizia. Il Ministero ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Il Ministero deduce che il nominativo dell’ex assessore era indicato nella relazione prefettizia allegata alla proposta e comunque nella comparsa di costituzione e risposta. La Corte richiama la propria giurisprudenza: la proposta ministeriale è l’atto di impulso con cui si sollecita il giudizio del Tribunale, secondo una speciale modalità di introduzione in deroga alle regole comuni e, in particolare, all’art. 125 c.p.c. Essa non è nulla se individua gli amministratori per relationem, tramite rinvio ad altri atti amministrativi.
Assume rilievo, in chiave integrativa, la relazione del Prefetto con la documentazione prodotta. Nella specie, la nota ministeriale faceva riferimento specifico alla posizione dell’ex assessore, assessore con delega al cimitero, fiera, piazza e servizi comunali, con riguardo alla gestione e all’uso del campo sportivo, come descritto nella relazione prefettizia, e vi si faceva indicazione nella memoria difensiva.
La Corte territoriale non ha colto la peculiare essenza dell’atto introduttivo del procedimento ex art. 143, comma 11, TUEL, incorrendo in violazione di legge. Sotto tale profilo la pronuncia è cassata.
Il secondo motivo è inammissibile. Il Ministero censurava il limite temporale degli effetti della misura, circoscritti al primo turno elettorale non ancora svoltosi. La Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui la incandidabilità opera quando sia dichiarata con provvedimento definitivo, valendo per tutti i turni elettorali successivi nella regione in cui si trova l’ente, anche se medio tempore si siano svolte altre consultazioni. Nelle elezioni precedenti la persona era candidabile ed eleggibile, salva una specifica causa di ineleggibilità o incompatibilità.
La questione della decadenza di diritto dalla carica per incandidabilità sopravvenuta, prospettata in relazione agli artt. 10, 11 e 16 del d.lgs. n. 235/2012, non è scrutinata nel merito: il thema decidendum riguardava l’incandidabilità nelle tornate successive ex art. 143, comma 11, TUEL, la sentenza impugnata non affronta gli effetti della legge sopravvenuta e il ricorso non chiarisce dove e quando il profilo fosse stato sollevato. La causa è rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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