Motivazione apparente e sindacato sulla quantificazione equitativa del lucro cessante (Cass. civ. Sez. III n. 25413 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza della motivazione in sé: la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. La censura che, sotto l’apparente vizio di nullità della sentenza, opponga una ricostruzione alternativa dei fatti di causa si risolve in un’inammissibile rivisitazione del merito. È insindacabile la scelta del giudice di merito di quantificare il lucro cessante con criterio equitativo, circoscrivendo il periodo di riferimento, quando tale scelta sia adeguatamente giustificata.
Il Fatto
Una ditta individuale conveniva in giudizio il Comune per i danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento di un contratto del 14 giugno 2011, avente ad oggetto l’installazione di impianti pubblicitari sul lungomare per il periodo estivo. L’ente locale aveva avviato un procedimento di recesso a seguito dell’entrata in vigore del Codice del turismo, poi ritirato in autotutela.
Il Tribunale, risolta la questione di giurisdizione, accoglieva la domanda e condannava il Comune al risarcimento, riconoscendo sia il danno emergente sia il lucro cessante. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, riduceva sensibilmente la somma liquidata, circoscrivendo il periodo di riferimento per il calcolo del lucro cessante e dimezzando la stima dei contratti ipotizzabili. La ditta proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla dedotta nullità della sentenza per vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, lamentano la medesima censura: la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché abbia determinato in cinquanta, anziché in cento, il numero dei contratti stipulabili; perché abbia limitato il periodo al biennio 2011-2012; perché abbia circoscritto la quantificazione al solo periodo dal 1 luglio al 30 agosto di ogni anno.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio di motivazione è deducibile solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultando dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Sul punto sono citate le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le più recenti Sez. I n. 13248 del 2020, Sez. III n. 13170 del 2021 e Sez. III n. 23893 del 2023. È richiamata anche Sez. I n. 6774 del 2022, secondo cui non si deduce la nullità della sentenza basandola su un’erronea valutazione del materiale istruttorio.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha dato ampio conto del percorso seguito. Il giudice d’appello ha premesso la data di costituzione e di inizio dell’attività della ditta, ha precisato la cessazione per cancellazione dal registro delle imprese e ha esaminato l’arco temporale in cui risultavano conclusi ventotto contratti, con il relativo volume d’affari documentato. Ha poi spiegato le ragioni della riduzione del quantum, privilegiando il criterio equitativo rispetto a quelli reddituale, patrimoniale o misto, e determinando in cinquanta il numero dei contratti stipulabili.
Quanto all’orizzonte temporale, la Corte d’appello ha indicato i fattori che la inducevano a restringere il calcolo al biennio 2011-2012, essendo pacifico che dal febbraio 2013 la ditta risultava cancellata dal registro delle imprese. Il ricorrente, pur non contestando tale circostanza, ha contrapposto una propria ricostruzione dei fatti, sostenendo il diritto al risarcimento per l’intera durata contrattuale. Per la Suprema Corte si tratta di censura inammissibile, perché non implica un’omessa pronuncia ma una diversa lettura del merito, più gradita alla parte.
La Corte conclude che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuna delle anomalie denunciabili in sede di legittimità e che le argomentazioni reiterate nella memoria non valgono a scalfire la giustificazione resa dal giudice d’appello. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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