Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato in solido per il 2014 (Cass. civ. Sez. V n. 7551 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore dei giochi d’azzardo, non armonizzato a livello unionale, la libera prestazione di servizi non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta unica sulle scommesse i Centri di trasmissione dati stabiliti in Italia e, in solido e in via eventuale, i bookmaker loro mandanti stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione. La solidarietà del bookmaker estero non è di tipo dipendente, poiché entrambi i coobbligati partecipano, su piani diversi, all’organizzazione ed esercizio delle scommesse. Per le annualità successive al 2011 non residua alcuna obiettiva incertezza sulla portata della norma, né violazione del legittimo affidamento, essendo già intervenuta la disposizione interpretativa del 2010.
Il Fatto
Una società bookmaker con sede a Malta propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, previa riunione, aveva rigettato il suo appello e quello di una ditta individuale titolare di ricevitoria, confermando la pretesa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’avviso di accertamento aveva contestato, per l’anno 2014, la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, nei confronti del titolare della ricevitoria quale obbligato principale nella qualità di Centro trasmissione dati e della società estera quale coobbligata in solido. La ricorrente censura l’assoggettamento a imposta della propria posizione con otto motivi, tra pregiudiziali, preliminari e di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto le istanze pregiudiziali. Quanto alla richiesta di pubblica udienza, richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e n. 8093 del 2020, secondo cui il collegio può escludere la trattazione pubblica quando i principi da applicare sono consolidati. Quanto al rinvio pregiudiziale, rileva che le imposte sui giochi non hanno natura armonizzata e che i giochi d’azzardo rilevano solo rispetto all’art. 56 TFUE.
Nel merito, la Corte muove dal quadro normativo. L’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, individua quale soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi ubicati all’estero, con obbligo solidale del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata. La Corte cost. n. 27 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettano a imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità anteriori al 2011, periodo in cui era preclusa la traslazione del carico tributario.
La Corte di Giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri: l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinzione in funzione del luogo di stabilimento. Quanto al centro di trasmissione dati, la diversità di situazione rispetto al mandante estero è in re ipsa, e il sistema concessorio costituisce un meccanismo efficace di controllo del settore.
La Corte respinge poi la tesi della solidarietà dipendente: entrambi i soggetti svolgono attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. Per la territorialità, il fatto imponibile è la prestazione del servizio di organizzazione del gioco e raccolta delle scommesse, svolta in Italia. Infondata è anche la censura di legittimo affidamento, poiché la Corte costituzionale non ha posto in dubbio che il bookmaker estero fosse soggetto passivo già prima del 2010.
La Corte dichiara infondate le censure sulla direttiva 2006/112/CE e sull’obiettiva incertezza per il 2014, anno successivo alla legge interpretativa. Rigetta infine il motivo sulle spese processuali e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 2400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, con contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Nota della Redazione
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