Inammissibile il motivo di cassazione che oppose interpretazione contrattuale alternativa (Cass. civ. Sez. III n. 7842 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, con il ricorso per cassazione, denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo l’onere di specificare i canoni in concreto assunti violati e il punto in cui il giudice di merito se ne sia discostato. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta nella sentenza impugnata, perché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni. Di conseguenza il motivo è inammissibile quando si traduca in un surrettizio tentativo di sottoporre a controllo la valutazione delle prove, oggi precluso dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda riguarda la determinazione delle royalties spettanti alla società succeduta al titolare di un incarico per l’individuazione di un sito idoneo alla captazione del gas e alla costruzione di impianti di produzione di energia. Il contratto risaliva al 2006 e parametrava il compenso a un importo per ogni kilowattora prodotto e venduto da ciascun impianto.
Nel sito erano stati realizzati due impianti in tempi diversi. La società committente agì per accertare che il diritto alle royalties pattuite non sussistesse anche per l’energia prodotta dal secondo impianto. Il Tribunale e, poi, la Corte d’appello di Milano rigettarono la domanda, ritenendo non provata l’autonomia dei due impianti e interpretando la clausola contrattuale nel senso che l’espressione “impianti” non distinguesse tra impianto preesistente e impianto realizzato ex novo. Avverso tale decisione la società ricorrente propose ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla delimitazione del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ribadisce che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e presenti carattere decisivo. Il controllo demandato alla Corte non verte sull’esistenza di un logico apparato argomentativo né sull’adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito, ma solo sulla correttezza logico-formale e giuridica dell’esame compiuto.
La Corte ricorda poi che, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che sono tra loro diverse, a pena di inammissibilità del motivo.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’interpretazione del contratto. Le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non possono essere invocate in modo generico: occorre specificare i canoni concretamente violati e il punto e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. La censura non può ridursi alla contrapposizione tra la lettura della parte e quella del giudice, poiché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito dolersi in legittimità che ne sia stata privilegiata una diversa, ove si tratti di interpretazione plausibile.
Quanto all’onere della prova, la Corte precisa che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia applicato la regola di giudizio attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata. Se invece il motivo si limita a postulare l’erroneità dell’esito della valutazione probatoria, esso è inammissibile: si risolve in un tentativo di controllo della valutazione delle prove precluso dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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