No a nuove censure sull’interpretazione plausibile degli accordi (Cass. civ. Sez. II n. 21333 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile in sede di legittimità soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di ermeneutica e non mediante la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dal giudice del merito. Quest’ultima, infatti, può non essere l’unica astrattamente possibile né la migliore in astratto, ma deve soltanto risultare plausibile. È pertanto inammissibile il motivo che, in rubrica, richiami genericamente l’art. 1362 cod. civ. e seguenti senza specificare quali regole ermeneutiche siano state concretamente disattese e per quale ragione. La domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, proposta dalla parte convenuta per la prima volta in appello, è nuova e pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., trovando la rottura ingiustificata delle trattative ex art. 1337 cod. civ. causa in fatti costitutivi diversi, e per molti versi opposti, rispetto a quelli dell’inadempimento contrattuale, con conseguenze giuridiche limitate all’interesse negativo.
Il Fatto
Una società in accomandita semplice convenuta in giudizio veniva condannata, in primo grado, alla restituzione di euro 35.000,00 versati dall’attore a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione di una proposta di acquisto di un immobile destinato ad attività di affittacamere. Il giudice di prime cure rigettava le domande riconvenzionali della società, dirette alla risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente e al risarcimento dei danni.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4960 del 15.10.2020, confermava la decisione con diversa motivazione, ritenendo che il vincolo contrattuale non fosse mai sorto per effetto di una seconda scrittura privata intervenuta tra le parti. Avverso tale pronuncia il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, resistito dagli eredi dell’attore originario con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, trattati congiuntamente, contestavano la ricostruzione del rapporto negoziale operata dal giudice distrettuale, assumendo che la seconda scrittura non avesse portata novativa del precedente accordo. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione non già sulla qualificazione giuridica del preliminare di preliminare — figura che il giudice di appello aveva espressamente riconosciuto ammissibile — bensì sul rilievo che l’efficacia del primo accordo era stata superata dagli impegni racchiusi nella scrittura successiva, in forza di considerazioni autonome rispetto alla valenza giuridica del primo atto.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei criteri legali, non attraverso una diversa lettura degli atti (Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009). Il ricorrente non indica quali regole ermeneutiche siano state disattese né perché risultino violate: il richiamo generico all’art. 1362 cod. civ. e seguenti è insufficiente, mentre la contrapposizione di una soluzione alternativa non è scrutinabile dal giudice di legittimità.
Quanto alla dedotta extrapetizione, la Corte esclude il vizio, avendo il giudice di appello deciso in base alla valutazione della portata degli accordi sui quali le parti avevano fondato domande e difese. L’interpretazione di tali atti rientrava dunque nel thema decidendum, con soluzione affidata al libero convincimento del giudice, soggetto alla sola legge e non alla prospettazione delle parti. Resta assorbito il vizio di omesso esame, risultando il fatto dedotto ininfluente rispetto alla ratio decidendi.
Il quarto motivo è infondato. La domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale risultava proposta dalla società soltanto in appello: correttamente il giudice distrettuale l’ha dichiarata inammissibile, stante il divieto di domande nuove dettato dall’art. 345 cod. proc. civ. La rottura ingiustificata delle trattative ex art. 1337 cod. civ. trova causa in fatti costitutivi diversi, e per molti versi opposti, rispetto all’inadempimento contrattuale e produce conseguenze limitate all’interesse negativo (Cass. n. 2544 del 1994; Cass. Sez. un. n. 749 del 1976). Non giova il richiamo alla giurisprudenza sulla modifica della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. (Cass. Sez. un. n. 12310 del 2015), poiché qui si discute del diverso divieto di domande nuove in appello.
Il sesto motivo è infondato. Il potere del giudice di adottare i provvedimenti ex art. 89 cod. proc. civ. ha natura discrezionale e non è censurabile in sede di legittimità. Le espressioni cancellate dalla comparsa conclusionale rivelano un intento offensivo e dispregiativo, eccedono le esigenze difensive e sono estranee all’oggetto della causa (Cass. n. 17325 del 2015; Cass. n. 11063 del 2002). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.