La locazione d’azienda non prova di per sé l’abitualità dell’attività d’impresa (Cass. civ. Sez. 5 n. 17116 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione opera con riferimento ai fatti allegati e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione solo sulle allegazioni assertive; la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, fermo l’onere di eventuale disconoscimento della produzione documentale nei casi e nei modi di cui all’art. 214 cod. proc. civ. In tema di imposte sui redditi e di IVA, la nozione tributaristica di esercizio di impresa non coincide con quella civilistica, prescindendo dal requisito dell’organizzazione, ma esige pur sempre che l’attività economica svolta sia contrassegnata dai caratteri dell’abitualità e della professionalità, ancorché non esclusiva, con conseguente esclusione degli atti isolati ed occasionali di produzione o di commercio.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso contro due avvisi di accertamento emessi per IRPEF e IVA relativi agli anni d’imposta dal 2004 al 2006. L’Ufficio aveva disconosciuto lo svolgimento di attività d’impresa, ritenendo che la contribuente, avendo concesso in affitto l’azienda a una società, avesse di fatto cessato la propria attività imprenditoriale.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, valorizzando la continuità dell’attività d’impresa, ancorché ridotta, e la circostanza che la nozione tributaristica di esercizio di impresa prescinde dal requisito dell’organizzazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia delle entrate deduceva la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. Richiamato il principio per cui il principio di non contestazione riguarda i fatti e non i documenti, la Corte ha precisato che il giudice di merito si era correttamente riferito al mancato disconoscimento della produzione documentale e dei fatti in essa rappresentati. La valutazione della rilevanza di tali fatti ai fini della prova dell’attività d’impresa attiene al merito e non alla corretta applicazione del principio di non contestazione.
La Corte ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminati per connessione. Ha ricordato che, sia in tema di IVA sia in tema di imposte dirette, la nozione di esercizio di impresa non coincide con quella civilistica: l’art. 55 del d.P.R. n. 917/1986 e l’art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 prescindono dal requisito dell’organizzazione, ma richiedono pur sempre l’esercizio per professione abituale delle attività indicate dall’art. 2195 cod. civ.
Ne consegue che il giudice di merito deve verificare in concreto se, a fronte dell’erogazione di servizi o della fornitura di beni, sussista una controprestazione e se l’attività rivesta i caratteri dell’abitualità e della professionalità, restando esclusi gli atti isolati ed occasionali.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale si era limitata ad affermare l’irrilevanza del requisito dell’organizzazione, omettendo di accertare l’effettiva sussistenza dell’esercizio abituale dell’attività economica. La Corte ha censurato l’apprezzamento fondato sul mero dato formale dell’iscrizione nel registro delle imprese, sulla effettuazione di una singola cessione immobiliare e sulla gestione dei canoni di locazione dell’azienda, senza che fosse stato valutato se tali attività fossero sufficienti a integrare il requisito dell’abitualità e professionalità. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 214 c.p.c. – Disconoscimento della scrittura privata