Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 5705 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker avente sede in altro Stato membro, privo di concessione, è soggetto passivo del tributo per le scommesse raccolte sul territorio italiano ed è obbligato in solido con il centro di trasmissione dati, ai sensi dell’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010. La solidarietà non è dipendente, ma paritetica: entrambi i soggetti partecipano, su piani diversi, all’organizzazione e all’esercizio del gioco. L’illegittimità costituzionale dichiarata dall’art. 1, comma 66, non si estende alle annualità successive al 2011, per le quali è possibile la traslazione negoziale del carico tributario. La normativa italiana non introduce alcuna discriminazione in danno del prestatore estero, come chiarito dalla giurisprudenza unionale.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva contestato, per l’anno 2014, la debenza dell’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse al centro trasmissione dati, quale obbligato principale, e alla società ricorrente, bookmaker con sede all’estero, in qualità di coobbligata solidale.

Dopo il rigetto del ricorso introduttivo e la conferma in appello, la società propone ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Si duole, in particolare, della violazione del diritto unionale, della mancanza del presupposto soggettivo e territoriale del tributo, della posizione del bookmaker estero e dell’omessa pronuncia su alcune eccezioni processuali.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza di trattazione in pubblica udienza possa essere disattesa, essendo il tema oggetto di un orientamento consolidato e già affrontato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia. Neppure sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE: le imposte sui giochi non sono armonizzate e i giochi d’azzardo rilevano solo sotto il profilo della libera prestazione di servizi.

Quanto ai presupposti dell’imposizione, la sentenza ricostruisce il quadro normativo: il presupposto non è la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco. L’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010 ha chiarito che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi ubicati all’estero, con obbligo solidale del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato illegittima la norma solo per le annualità anteriori al 2011, quando la traslazione dell’imposta risultava impossibile per la cristallizzazione delle commissioni. Per le annualità successive, invece, la regolazione negoziale può essere rimodulata per trasferire il carico sul bookmaker.

Ne consegue che, per l’anno 2014, la solidarietà non può qualificarsi come dipendente. La pronuncia di incostituzionalità ha inciso solo sulla responsabilità del ricevitore, non su quella del bookmaker estero. Quanto al profilo territoriale, il fatto imponibile è la raccolta delle scommesse in Italia, documentata dalla ricevuta consegnata allo scommettitore.

La Corte esclude infine ogni violazione del legittimo affidamento e della direttiva 2006/112/CE, atteso che il tributo non ha carattere di imposta sul volume d’affari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *