Riqualificazione d’ufficio da elusione a evasione e garanzie procedimentali (Cass. civ. Sez. V n. 582 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la contestazione dell’Amministrazione finanziaria non evidenzia un uso improprio o distorto dello strumento negoziale, diretto allo scopo di eludere la norma tributaria, la fattispecie non può essere sussunta nella clausola antielusiva ma va ricondotta all’evasione fiscale. Il giudice di legittimità può operare d’ufficio la diversa qualificazione, restando immutati i fatti posti a base dell’accertamento. Tale riqualificazione non lede il diritto di difesa del contribuente. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 non è rilevabile d’ufficio e deve essere contestata nel ricorso introduttivo, con allegazione della concreta menomazione subita.

Il Fatto

La società contribuente, operante nel settore dell’information technology, era destinataria di un avviso di accertamento per maggiore IVA relativa al 2011, oltre sanzioni e interessi. Le riprese traevano origine da un processo verbale di constatazione concluso il 4 luglio 2012. L’Amministrazione contestava l’architettura di una frode carosello, realizzata attraverso società ad hoc alle quali era stato solo formalmente assegnato personale, in parte proveniente dalla stessa contribuente.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per mancata instaurazione del contraddittorio. Il giudice d’appello aveva superato la questione preliminare e confermato le riprese. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la ricostruzione del fatto logica e coerente, non rivalutabile in sede di legittimità. Non ne condivide però la qualificazione giuridica in termini di abuso del diritto, poiché le contestazioni sono dirette a contrastare l’evasione fiscale. La clausola antielusiva richiede un uso improprio dello strumento negoziale, realizzato allo scopo specifico di eludere la norma tributaria.

Nel caso concreto emerge invece un’artificiosa moltiplicazione di costi tramite società fittizie, che hanno fatturato prestazioni come cartiere. Le prestazioni d’opera sono state effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli risultanti dalla documentazione contabile. Lo schema adottato va ricondotto al fenomeno dell’evasione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973.

La Corte corregge la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., rilevando l’errore di sussunzione commesso dalla stessa Amministrazione finanziaria. Non vi sono ostacoli alla riqualificazione, già operata in un precedente relativo a fattispecie negoziale (Cass. Sez. 5 n. 27550 del 30.10.2018), e non si realizza alcun nocumento al diritto di difesa, poiché i fatti restano intatti.

Quanto al contraddittorio, il vizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non è rilevabile d’ufficio. La questione è stata però introdotta dalla contribuente in primo grado. Le Sezioni Unite n. 18184 del 29.07.2013 hanno statuito la nullità dell’atto per inosservanza del termine di sessanta giorni, decorrente dal rilascio della copia del verbale. Nel caso la verifica si è conclusa il 4 luglio 2012 e l’avviso è stato notificato il 18-19 giugno 2013, rispettando il termine.

In materia di imposta armonizzata, pur esistendo un obbligo generale di contraddittorio fondato sull’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, opera una prova di resistenza. Il contribuente deve enunciare concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere. Nel ricorso nulla di tutto ciò è stato allegato, con conseguente manifesta irrilevanza della questione. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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