Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 7397 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker avente sede in altro Stato membro e privo di concessione è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse, in solido con il centro di trasmissione dati stabilito in Italia, anche per le annualità successive al 2011. La disciplina nazionale non introduce alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché il tributo colpisce la gestione delle scommesse raccolte sul territorio italiano a prescindere dal luogo di stabilimento. La dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha escluso la responsabilità delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011 non incide sulla posizione del bookmaker, la cui obbligazione solidale non ha natura dipendente. Il carattere non armonizzato del tributo e la sua estraneità al volume d’affari escludono il contrasto con il diritto unionale.
Il Fatto
Una società di scommesse con sede all’estero impugna un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha preteso, per il 2014, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Il tributo è richiesto al titolare della ricevitoria, quale obbligato principale nella qualità di centro di trasmissione dati, e alla società estera, quale coobbligata in solido.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Toscana conferma in appello. La società propone ricorso per cassazione con nove motivi, uno pregiudiziale, due preliminari e sei di merito, dolendosi in particolare del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta e della compatibilità della disciplina con il diritto unionale.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto le istanze di trattazione in pubblica udienza e di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. I principi da applicare sono consolidati e già affrontati sia dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 sia dalla Corte di Giustizia nella causa C-788/18, relativa alla stessa ricorrente, sicché non sussiste alcun profilo di novità idoneo a giustificare il differimento della decisione.
Sul piano unionale, il collegio ricorda che le imposte sui giochi d’azzardo non sono armonizzate e rilevano solo in relazione alla libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE. La tutela dei consumatori, la prevenzione della spesa eccessiva e delle infiltrazioni criminali costituiscono motivi imperativi di interesse generale che legittimano restrizioni alla libera prestazione, purché proporzionate. La legge n. 220/2010 ha esplicitato tali obiettivi, e l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, senza distinzione in base alla sede.
Quanto al centro di trasmissione dati, la Corte chiarisce che la sua posizione differisce da quella del bookmaker estero proprio perché raccoglie scommesse per conto di un operatore privo di titolo. Il sistema concessorio è strumento efficace di controllo del settore, e l’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010 configura l’obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l’attività è esercitata, senza alcuna discriminazione.
Il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole l’equiparazione tributaria della ricevitoria al bookmaker solo per le annualità anteriori al 2011, quando le commissioni erano già cristallizzate e impedivano la traslazione del carico fiscale. Per i rapporti successivi, invece, le parti possono rimodulare l’assetto negoziale, e la solidarietà paritetica tra i coobbligati non è venuta meno. Ne deriva che la caducazione della responsabilità della ricevitoria per il passato non travolge l’obbligazione del bookmaker, che non ha natura dipendente.
Non sussiste neppure la violazione del legittimo affidamento, poiché la Corte costituzionale ha riconosciuto che il bookmaker, anche privo di concessione, era già soggetto passivo prima della disposizione interpretativa. Il tributo, inoltre, non ha carattere di imposta sul volume d’affari e può convivere con l’IVA, come chiarito dalla sentenza Metropol. Infondate le censure su obiettiva incertezza, trattandosi di annualità successiva alla norma interpretativa, e su spese processuali, spettando all’amministrazione la liquidazione ridotta del venti per cento per l’assistenza dei propri funzionari. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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