Notifica rendita catastale al concessionario di area demaniale marittima (Cass. civ. Sez. V n. 14694 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio del territorio ai soggetti intestatari della partita. L’obbligo di notifica sussiste anche nei confronti del concessionario di un’area demaniale marittima, quale soggetto passivo del tributo, ove egli figuri tra gli intestatari catastali ed sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA. La rendita non notificata è giuridicamente inutilizzabile per individuare la base imponibile, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento. La superfluità della notifica opera solo quando la rendita sia liquidata nei confronti dello stesso soggetto che l’ha proposta in sede di procedura DOCFA.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2006, concernente un’area demaniale sita nel porto di Genova, di proprietà dell’autorità portuale e attribuita in concessione alla società contribuente. Quest’ultima lamentava la mancata notifica della nuova rendita catastale sulla cui base era stato liquidato il tributo, nonché l’erronea quantificazione del valore imponibile.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo operante l’obbligo di notifica della rendita nei confronti del concessionario. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’ente comunale, escludendo che il concessionario avesse diritto alla notifica della rendita proposta dal proprietario, applicabile anche alle annualità pregresse. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’amministrazione locale, rilevando che la decisione invocata concerne la classificabilità in categoria D) delle aree scoperte, mentre nel caso in esame è controverso l’obbligo della previa notifica della rendita al concessionario che non ha partecipato alla procedura DOCFA.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che l’esame delle allegazioni difensive e la valutazione delle risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013.
Il secondo motivo è invece fondato, con assorbimento delle residue doglianze. La Corte dà continuità al principio affermato da Cass. n. 807 del 2018, secondo cui l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove questi risulti tra gli intestatari catastali del bene.
Tale obbligo si fonda sull’art. 6 della legge n. 212 del 2000, che impone gli obblighi di informazione a carico dell’Amministrazione. La conclusione trova conferma nella circolare dell’Agenzia del Territorio n. 4 del 2007, secondo cui, per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l’obbligo della dichiarazione catastale grava sul medesimo, cui va inoltrato l’atto che accerta l’inadempienza dell’accatastamento.
La Corte esclude che possa trovare applicazione il diverso orientamento (richiamato Cass. n. 21505 del 2010), secondo cui il Comune può motivare l’avviso sulla scorta dei dati della proposta DOCFA. Tale principio opera solo quando la rendita sia liquidata nei confronti dello stesso soggetto che l’ha proposta, restando invece indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito all’immobile quando il Comune proceda verso un soggetto diverso, pur legittimato passivo.
Nel caso concreto, poiché tra gli intestatari della partita catastale figura anche il concessionario, rimasto estraneo alla procedura DOCFA, egli aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita. La decisione impugnata è pertanto cassata e, decidendo nel merito, è accolto l’originario ricorso della società contribuente.
Nota della Redazione
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