Contributi agricoli, la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23346 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali agricoli, il termine di prescrizione non decorre dalla data di presentazione delle denunce periodiche della manodopera da parte del datore di lavoro, bensì dalla scadenza del termine fissato per legge per il pagamento dei contributi. La ratio delle disposizioni che differiscono il versamento risiede nel favor debitoris: prima della scadenza l’INPS non può pretendere l’adempimento e, per il criterio generale dell’art. 2935 cod. civ., il diritto non può essere fatto valere. La presentazione del modello DMAG non fa sorgere un diritto azionabile alla determinazione dei contributi, che vengono quantificati solo con l’invio del modello F24. Il rigetto consegue anche all’inammissibilità e infondatezza delle censure sull’onere probatorio, spettando al datore di lavoro allegare e provare le ipotesi eccettuative dell’obbligo contributivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo contestato al datore di lavoro con avviso di addebito. L’atto riguardava contributi agricoli IVS per operai a tempo determinato del primo trimestre 2007, per la differenza tra quanto dichiarato nella denuncia trimestrale di manodopera e la base retributiva imponibile dovuta ex art. 1 d.l. n. 338/1989.
Il Tribunale aveva ritenuto che la diffida notificata il 27 agosto 2012 fosse inidonea a interrompere il termine quinquennale, con prescrizione maturata il 16 aprile 2012. La Corte territoriale, distinguendo il termine di presentazione delle denunce da quello di pagamento dei contributi, ha individuato il dies a quo al 16 settembre 2007. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’INPS è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’autonomia dell’obbligo contributivo rispetto a quello retributivo e il principio del minimale contributivo: i contributi sono parametrati alla retribuzione spettante e non a quella concretamente riconosciuta. La base imponibile è di fonte legale, essendo ancorata ai criteri dell’art. 1 d.l. n. 338/1989.
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente non indica una contrattazione collettiva di riferimento diversa da quella valorizzata in sentenza, né offre elementi per dimostrare che la retribuzione denunciata fosse quella effettivamente dovuta. La doglianza sull’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. è anche infondata, perché il giudice ha fondato la decisione su un dato normativo e, nel quantum, su un argomento comparativo tratto da un documento proveniente dallo stesso datore di lavoro.
Quanto all’art. 2697 cod. civ., la parte non specifica la violazione dedotta nel riparto dell’onere probatorio, spettando al datore di lavoro allegare e provare le ipotesi eccettuative dell’obbligo contributivo.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce l’orientamento della sentenza n. 2432/2019: nei contributi agricoli il termine prescrizionale decorre dalla scadenza fissata per legge per il pagamento, non dalla presentazione delle denunce periodiche. Il modello DMAG è solo denuncia di dati occupazionali e retributivi; solo con l’invio del modello F24 l’onere economico viene quantificato e il debitore conosce la misura dei contributi dovuti.
Il favor debitoris impedisce all’INPS di pretendere il pagamento prima della scadenza; conseguentemente, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., il termine decorre solo da quel momento. I termini di versamento, già fissati dall’art. 6, quattordicesimo comma, d.l. n. 536/1987, sono stati poi spostati al giorno 15 e infine al giorno 16 del mese di scadenza. La Corte conferma l’orientamento, richiamando anche la ord. n. 11193/2025, e rigetta il ricorso, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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