Imposta unica scommesse: CTD e bookmaker solidalmente obbligati (Cass. civ. Sez. V n. 18348 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sussistono sia nei confronti del titolare del centro di trasmissione dati sia nei confronti del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, in rapporto di solidarietà paritetica. L’imposta, che non ha natura sanzionatoria, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento, senza restrizioni discriminatorie né violazione della libertà di prestazione di servizi. L’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore e, per le annualità dal 2011, non sussiste obbiettiva incertezza normativa. Il ricorso al metodo induttivo è legittimo, restando salva la prova contraria del contribuente.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all’anno d’imposta 2011. L’atto era stato emesso all’esito di un controllo presso il centro trasmissione dati gestito dal contribuente, per le giocate raccolte per conto di un bookmaker estero.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ravvisando nel gestore del CTD il soggetto passivo dell’imposta, solidalmente obbligato con il bookmaker. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento inaugurato da Cass. n. 8757 del 30 marzo 2021, seguito da numerose pronunce conformi, che ha ricostruito analiticamente il sistema dell’imposta unica scommesse anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18.

Da tale indirizzo discende che i presupposti soggettivi dell’imposta sussistono tanto in capo al titolare della ricevitoria quanto in capo al bookmaker estero privo di concessione, tra loro legati da solidarietà paritetica. I presupposti territoriali ricorrono per tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, indipendentemente dallo stabilimento, senza discriminazioni né lesioni dell’affidamento.

La Corte ribadisce che l’imposta non è equiparabile a un trattamento sanzionatorio e che l’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 trova applicazione anche ai rapporti perfezionatisi prima della sua vigenza. Per le annualità dal 2011 non sussiste obbiettiva incertezza normativa, e non vi è contrasto con la disciplina armonizzata né profilo di doppia imposizione.

Alla luce di tali principi, i motivi relativi al presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale sono dichiarati infondati, mentre risultano inammissibili, in quanto non raccordati alle statuizioni della sentenza impugnata, i motivi concernenti vizi di violazione di legge e di motivazione. Le questioni di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sono rigettate in ragione delle pronunce negative già intervenute.

La Corte esamina infine il motivo sul metodo induttivo, che l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 ammette, salva la prova contraria del contribuente, e quello sulle spese. Richiamando Cass. n. 1019 del 10/01/2024, afferma che all’amministrazione finanziaria difesa da propri funzionari spetta la rifusione delle spese, liquidate con la riduzione del venti per cento dei compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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