Revocazione per errore di fatto: censura sulla valutazione delle prove è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27687 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice. Non è perciò configurabile l’errore revocatorio quando la censura investe l’apprezzamento delle risultanze processuali o l’interpretazione degli atti: in tal caso si verte in errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione e non con la revocazione. Con riferimento alle sentenze della Cassazione, l’errore deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità e possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS, aveva cassato la sentenza della Corte d’appello di Torino emessa in sede di rinvio e aveva rinviato al giudice di merito per limitare l’operatività della clausola oro di cui all’art. 30 del regolamento Enpi. La sentenza di rinvio aveva quantificato le differenze pensionistiche spettanti al dante causa per il periodo 1° gennaio 1991 – 30 novembre 2010, condannando l’Istituto al relativo pagamento.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza di cassazione sarebbe frutto di un manifesto travisamento degli atti, perché non avrebbe considerato che la clausola oro era stata applicata, in sede di consulenza tecnica, solo fino al 1993. Da qui la domanda di revocazione, il rigetto del precedente ricorso INPS e la condanna dell’Istituto anche al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. L’INPS resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di errore revocatorio, richiamando la propria giurisprudenza e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 20013/2024. L’errore ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non può concernere l’attività interpretativa o valutativa; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve sussistere un nesso causale tale da far ritenere che, senza l’errore, la pronuncia avrebbe avuto contenuto diverso.
Con specifico riguardo alla revocazione delle sentenze della Cassazione, il Collegio sottolinea che l’errore deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte: gli errori che inficiano il contenuto della decisione impugnata vanno fatti valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.
Applicando tali principi, la Corte esamina il motivo del ricorrente e lo dichiara inammissibile. La doglianza secondo cui la Corte di legittimità non si sarebbe avveduta che la clausola oro era stata già esclusa per il periodo successivo al 1993 deduce, in realtà, una erronea valutazione delle risultanze in atti. La frase della sentenza torinese su cui il ricorrente fa leva è riferita, nel testo, alla sentenza della Corte d’appello di Genova impugnata con il primo ricorso, e dal quesito posto al CTU non emerge alcun limite temporale al 1993.
Ne consegue che il ricorrente chiede un nuovo giudizio di cassazione, riproponendo le questioni già esaminate e non condivise dall’ordinanza revocanda. Non viene in rilievo una falsa percezione della realtà, ma un (supposto) errore di giudizio che coinvolge proprio l’attività valutativa del giudice: l’ordinanza impugnata ha dato contezza della CTU, richiamando il quesito posto, e non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al suo controllo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.