Imposta unica scommesse: esimente per incertezza solo ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 33739 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione, che operi in Italia mediante propri intermediari, è coperta da obiettiva incertezza normativa rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997 solo fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010. Per le annualità successive all’intervento della norma di interpretazione autentica l’esimente non opera più e le sanzioni sono dovute. L’assoggettamento ad imposta dei centri trasmissione dati stabiliti in Italia, e in solido degli operatori esteri loro mandanti, non contrasta con l’art. 56 TFUE, non essendo ravvisabile alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali.

Il Fatto

Una società maltese esercente l’attività di scommesse, priva di concessione, ha ricevuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa al periodo dal 1° gennaio al 23 ottobre 2015. La pretesa impositiva la individua come obbligato in solido con il titolare dell’impresa individuale che, per suo conto, svolgeva l’attività di centro trasmissione dati.

Il ricorso della società è stato rigettato in primo grado e l’appello è stato parimenti respinto. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando la soggettività passiva, la compatibilità della disciplina con il diritto unionale, la quantificazione dell’imposta per successione di leggi nel tempo, il diniego dell’esimente sanzionatoria per incertezza normativa e la condanna alle spese. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, investono la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. La Corte li dichiara inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, resa proprio su analoga questione proposta da una società del medesimo gruppo.

Da quella pronuncia i giudici di legittimità traggono il principio per cui l’art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti in Italia e, in solido e in via eventuale, gli operatori esteri loro mandanti, a prescindere dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione. La disciplina non prevede un regime fiscale diverso a seconda che il servizio sia reso in Italia o in altro Stato membro: nessuna restrizione discriminatoria è dunque configurabile.

La Corte esclude anche la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, già investita della questione in modo esaustivo, e richiama i numerosi precedenti conformi su controversie di identico contenuto, tra cui le pronunce del 2021 e, più di recente, Cass. n. 6761 del 2023.

Il secondo motivo, sulla quantificazione dell’imposta per effetto della successione di leggi, è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione: la ricorrente non ha chiarito in quale locus processuale la doglianza di omessa pronuncia era stata sollevata. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio e impone di indicare l’atto in cui la domanda o eccezione pretermessa fu ritualmente proposta.

Il quarto motivo, relativo all’esimente sanzionatoria, è del pari inammissibile. La obiettiva incertezza normativa oggettiva è stata riconosciuta dalla giurisprudenza solo per il periodo anteriore al 2011: la richiamata Corte cost. n. 27 del 2018 ha evidenziato che il tenore letterale dell’art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998 ammetteva una duplice lettura, sciolta dalla norma interpretativa del 2010. La fattispecie concreta, verificatasi nel 2015, resta fuori da quella finestra temporale. L’ultimo motivo, sulle spese, è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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