Imposta unica scommesse: metodo forfetario del triplo della media solo dal 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 25407 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’imposta su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati del totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente, con l’aliquota massima di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. Per i periodi d’imposta precedenti, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati, resta applicabile il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. Nel processo tributario, qualora l’atto impositivo sia riconosciuto illegittimo per motivi sostanziali e non formali, il giudice non può demandare all’amministrazione la rideterminazione del quantum, dovendo provvedervi nel merito.
Il Fatto
Una società esercente la raccolta di scommesse con sede all’estero e la titolare di un Centro Trasmissione Dati operante per suo conto, privo di concessione, impugnavano l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva contestato loro, quali coobbligate in solido, il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, irrogando le relative sanzioni.
Il giudice di primo grado accolse il ricorso solo per la quantificazione del tributo e delle sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise respinse sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale delle parti private, ritenendo applicabile al 2015 il precedente metodo di calcolo e, nel resto, legittima la pretesa impositiva. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; le parti private hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a più mezzi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo del ricorso principale, la Corte conferma l’orientamento già espresso (Cass. n. 5924/2026), secondo cui l’accertamento induttivo fondato sul triplo della media provinciale opera dal 1° gennaio 2016. L’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha prorogato i termini già fissati dalla legge n. 190 del 2014, spostando in avanti di un anno tanto il termine per la regolarizzazione quanto quello iniziale di operatività del nuovo metodo.
La tesi dell’Ufficio — per cui il metodo precedente sarebbe rimasto applicabile al 2015 solo a condizione dell’adesione del contribuente alla regolarizzazione — è priva di riscontro nel testo normativo. Il legislatore del 2015 non ha inteso favorire l’operatore regolarizzatosi entro il nuovo termine del 31 gennaio 2016, ma più semplicemente differire l’entrata in vigore del criterio forfetario. Ne consegue che per l’anno 2015 l’imposta va calcolata secondo l’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, come correttamente ritenuto dalla Corte regionale.
La Corte dichiara quindi priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., già ritenuta manifestamente infondata (Cass. n. 7673/2025; Cass. n. 9346/2026): l’accertamento induttivo su base presuntiva non esclude la prova contraria del contribuente sull’effettivo ammontare delle giocate.
Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. Il processo tributario è giudizio di “impugnazione-merito”, sicché il giudice, ravvisata l’invalidità sostanziale dell’atto, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell’imposta rimettendone la quantificazione all’amministrazione. L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, letto alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata (Cass. n. 15397/2026; Cass. n. 34723/2022; Cass. n. 25629/2018). A tale omissione dovrà ovviare la fase di rinvio.
Il ricorso incidentale è rigettato. Il motivo sulla mancata pronuncia in ordine alla legge n. 220 del 2010 è inammissibile, per mancata indicazione del momento in cui la questione fu prospettata nel merito. Sono infondate le censure di incompatibilità costituzionale e unionale della disciplina e quelle sull’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, già esaminate e disattese in base agli orientamenti della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18). La richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. è rigettata, delimitando le pronunce negative le questioni sollevate.
Nota della Redazione
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