Imposta unica scommesse, metodo forfetario del triplo della media solo dal 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 25408 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il metodo di determinazione dell’imponibile su base forfetaria, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati del totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente, con l’aliquota massima di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, si applica ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che ne decadono, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. Per i periodi d’imposta precedenti resta applicabile, anche per i soggetti non regolarizzati, il criterio di calcolo dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. Nel processo tributario, qualora il giudice ritenga l’atto impositivo invalido per motivi sostanziali, egli deve procedere alla rideterminazione del quantum dovuto a titolo di imposta e sanzioni, non potendo demandarla all’amministrazione.

Il Fatto

Una società bookmaker con sede all’estero, esercente raccolta di scommesse per il tramite di un centro di trasmissione dati operante sul territorio nazionale, impugnava un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, contestandole il ruolo di obbligato solidale con il titolare del centro e l’irrogazione delle relative sanzioni.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla quantificazione del tributo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise respingeva gli appelli principale e incidentale, ritenendo applicabile il criterio forfetario solo dal 2016 e, per il resto, legittima la pretesa. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’Agenzia sostiene che il metodo del triplo della media provinciale, introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, sarebbe applicabile anche al 2015, restando la proroga del 2016 riservata ai soli soggetti regolarizzatisi. La Corte respinge la tesi richiamando il proprio recente orientamento e ripercorrendo l’evoluzione normativa.

Il comma 643 aveva consentito, dal 1° gennaio 2015, la regolarizzazione fiscale dei soggetti attivi non collegati al totalizzatore; il comma 644 aveva disciplinato la posizione dei non regolarizzati o decaduti, prevedendo in origine l’imposta forfetaria dal 1° gennaio 2015 e la disapplicazione dell’art. 24, comma 10. L’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha poi spostato al 1° gennaio 2016 tanto il termine per la regolarizzazione quanto quello di operatività del nuovo metodo di calcolo.

La Corte esclude che la proroga sia condizionata all’adesione del contribuente alla procedura: il testo normativo non contiene alcun riscontro in tal senso e la ratio della novella è semplicemente quella di differire di un anno i due termini. Ne segue che, per gli anni anteriori al 2016, continua ad applicarsi, anche ai non regolarizzati, il criterio induttivo dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. La sentenza d’appello ha quindi fatto buon governo dei principi.

Il secondo motivo dell’Agenzia è invece fondato. Il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito: accertata l’invalidità sostanziale dell’atto, il giudice non può limitarsi a riconoscere genericamente la debenza del tributo demandandone la quantificazione all’amministrazione. L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, letto alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata. All’omissione dovrà ovviare la fase di rinvio.

I motivi del ricorso incidentale sono infondati. La Corte richiama la Corte cost. n. 27 del 2018 e la Corte di giustizia UE del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che hanno escluso profili di discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri e confermato la riferibilità dell’imposta anche ai centri di trasmissione dati operanti per conto di soggetti privi di concessione. La pretesa impositiva non ha natura sanzionatoria; l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010 ha valore interpretativo autentico e la condizione di obiettiva incertezza normativa non può invocarsi per l’annualità 2015. Non si ravvisa necessità di nuovo rinvio pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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