Nullità sentenza tributaria se parte chiede discussione e CTR decide su atti (Cass. civ. Sez. V n. 25199 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando una parte insista per la discussione ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, il giudice di appello non può decidere la causa sulla base degli atti. La norma emergenziale impone, in alternativa alla discussione in presenza, lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto o, se questo non è possibile, la trattazione scritta, con fissazione dei termini per memorie conclusionali e di replica. L’omessa attivazione di tali meccanismi sostitutivi, in assenza di verbale e di provvedimento di concessione dei termini, integra una nullità processuale che travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa. La garanzia del contraddittorio è assicurata anche dalla sola trattazione scritta, che la legge considera equivalente all’udienza perché le parti sono considerate presenti.
Il Fatto
I contribuenti impugnano gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità dal 2004 al 2009. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte con una precedente ordinanza, riforma la decisione e rigetta le domande dei contribuenti.
Contro questa sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi. Il primo riguarda la violazione del principio affermato in sede di annullamento sul valore venale dei beni. Il secondo denuncia la lesione del diritto di difesa, perché i contribuenti avevano insistito per la discussione orale a fronte del provvedimento presidenziale sulle modalità di trattazione durante l’emergenza sanitaria, ma la causa era stata decisa senza alcuna forma di contraddittorio. Il Comune resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per ragioni di ordine logico, e lo ritiene fondato, con conseguente assorbimento del primo. E’ pacifico che i contribuenti avevano notificato apposita istanza di discussione, richiamata ai fini dell’autosufficienza, a fronte del provvedimento del Presidente di sezione adottato secondo le previsioni dell’art. 27 d.l. n. 137/2020.
Il Collegio richiama la disciplina emergenziale: in caso di richiesta della parte, l’udienza doveva svolgersi mediante collegamento da remoto o, qualora ciò non fosse possibile, mediante trattazione scritta. Non poteva procedersi senza alcuna forma di contraddittorio.
Nel caso concreto manca il verbale e manca il provvedimento di concessione dei termini per la trattazione scritta. Deve quindi ritenersi che la controversia sia stata trattata in camera di consiglio o comunque allo stato degli atti. Questa circostanza determina la nullità della sentenza.
La Corte richiama un proprio precedente in caso analogo, secondo cui la normativa emergenziale introduce un sistema di congegni di sostituzione dell’udienza pubblica e la trattazione scritta è considerata equivalente all’udienza, perché le parti sono considerate presenti. I giudici di appello non hanno osservato tale disciplina: a fronte dell’istanza della parte, la CTR non ha dato atto dell’impossibilità del collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo, non ha concesso i termini per la trattazione scritta e non ha rinviato a nuovo ruolo, decidendo direttamente sulla base degli atti.
La lesione del diritto di difesa del contribuente è ancor più evidente perché, negando non solo l’udienza di discussione ma anche la trattazione scritta, si è impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale. La Corte richiama quindi l’orientamento secondo cui la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in presenza di istanza di una parte, integra una nullità processuale che travolge la sentenza. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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