Accertamento induttivo puro: motivazione apparente sui costi e divieto di doppio riconoscimento (Cass. civ. Sez. V n. 24663 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’anomalia motivazionale è deducibile solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrando la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o l’argomentazione perplessa e incomprensibile. È affetta da tale vizio la sentenza d’appello che, in materia di accertamento induttivo cd. puro, confermi la deducibilità dei costi riconosciuti dal primo giudice senza chiarire se si tratti di costi documentati, come vadano quantificati e se il loro riconoscimento si aggiunga o si sostituisca a quelli già determinati in misura forfetaria dall’Amministrazione finanziaria. Nell’accertamento induttivo puro il contribuente può provare l’effettivo esborso della spesa, ma il riconoscimento dei costi effettivi esclude la determinazione forfetaria degli stessi.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente il reddito, avendo egli omesso la dichiarazione e non istituito il libro degli inventari. L’Ufficio aveva applicato al totale delle operazioni attive registrate la percentuale di redditività del 30%, riconoscendo i costi in misura forfetaria pari al 70% delle stesse operazioni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo ma riconoscendo la deducibilità dei costi sostenuti. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità, la Corte esamina il secondo motivo, che risulta fondato. L’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., perché la CTR aveva confermato il riconoscimento dei costi senza argomentare sull’eccezione dell’Ufficio, secondo cui tali costi erano già stati riconosciuti in misura forfetaria.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, il Collegio ribadisce che l’anomalia motivazionale rileva solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile. Solo in tali casi la sentenza è nulla per error in procedendo.
Nel caso concreto la CTR, dopo aver ribadito la legittimità della ricostruzione induttiva, aveva affermato in modo immotivato che i costi dovevano essere determinati sulla base della documentazione prodotta, senza spiegare come quantificarli e senza confrontarsi con i costi già riconosciuti dall’Ufficio. L’atto di appello, riprodotto nel ricorso, aveva specificamente censurato tale profilo. Le argomentazioni frammentarie e contraddittorie non consentono di individuare l’effettiva ratio decidendi, rendendo così apparente la motivazione.
La Corte aggiunge che, essendo pacifico l’accertamento induttivo puro ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione doveva tener conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche dell’incidenza dei costi, secondo la Corte costituzionale n. 225 del 2005 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3995 del 2009, Cass. n. 23314 del 2013, Cass. n. 25317 del 2014, Cass. n. 26748 del 2018). Il contribuente può provare l’effettivo esborso, ma il riconoscimento dei costi effettivi esclude la determinazione forfetaria.
Da qui l’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.