Improcedibile il ricorso privo dell’allegata sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 4096 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione in allegato al ricorso per cassazione della sentenza impugnata, sostituita da un provvedimento relativo ad altra controversia, ne determina l’improcedibilità. L’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. impone l’allegazione del provvedimento impugnato quale presupposto di ammissibilità del ricorso. In mancanza di tale produzione resta preclusa sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento, sia il controllo della tempestività dell’impugnazione. L’omissione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla parziale trascrizione della sentenza nel ricorso né dalla mancata produzione del controricorrente, salvo che questi vi provveda rendendo possibile il controllo.

Il Fatto

La società contribuente, esercente attività di costruzione di edifici, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2016, con cui, a seguito di PVC, erano state recuperate maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni, per rettifica delle rimanenze finali e per applicazione di una aliquota IVA del 4% ritenuta non giustificata, non trattandosi di immobili «prima casa».

La CTP di Pescara ha rigettato il ricorso. La CTR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha rigettato l’appello quanto all’aliquota IVA agevolata e lo ha parzialmente accolto quanto alla rettifica delle rimanenze, non ritenendola influenzata dalla vendita di un appartamento a un valore inferiore a quello di costruzione. L’Ufficio propone ricorso per cassazione con un unico motivo; la società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2426 cod. civ. e degli artt. 92 e 110 d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cui la sentenza impugnata ha annullato il rilievo sulla rettifica delle rimanenze. Il ricorrente osserva che le rimanenze finali concorrono a formare il reddito di esercizio e che la loro valutazione al di sotto del valore di costruzione ha abbattuto indebitamente il reddito imponibile.

La Corte rileva però preliminarmente d’ufficio che non risulta prodotta in allegato al ricorso la sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La sentenza allegata riguarda, in realtà, altra controversia, ossia la CGT di secondo grado Campania n. 6997/02/2022.

L’omessa produzione del provvedimento impugnato comporta l’improcedibilità del ricorso. Tale evenienza preclude, in mancanza di verifica della data e del numero di pubblicazione, sia l’accertamento della venuta ad esistenza del provvedimento impugnato, sia il controllo della tempestività dell’impugnazione, sia, ove il provvedimento sia depositato in forma incompleta, la verifica dell’oggetto della controversia e delle ragioni della decisione. La Corte richiama sul punto Cass. n. 5771/2023, Cass. n. 14347/2020 e Cass. n. 25407/2016.

L’impossibilità di verificare la corretta venuta ad esistenza del provvedimento e la tempestività dell’impugnazione rende irrilevante la parziale trascrizione della sentenza effettuata dal ricorrente nel ricorso. Né rileva che il provvedimento non sia stato prodotto dal controricorrente, adempimento che avrebbe escluso la dichiarazione di improcedibilità, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini in un termine ragionevole, istanza non proponibile neppure con memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass. n. 4370/2019; Cass. n. 2473/2023).

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, trattandosi di questione rilevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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