Natura agricola dell’impresa agrituristica e criteri uniformi di fallibilità (Cass. civ. Sez. I n. 1579 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indagine sulla natura, agricola o commerciale, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale, e non già di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L’apprezzamento in concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, e della prevalenza di quest’ultima, va compiuto in sede giudiziale alla luce dell’art. 2135, terzo comma, cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96. La scelta imprenditoriale del criterio di connessione, consentita dalla normativa regionale, non preclude né orienta il vaglio del giudice investito dell’istanza di fallimento, poiché risponde a finalità di settore diverse da quelle concorsuali. I presupposti di fallibilità vanno scrutinati al momento della decisione, e non a quello di proposizione del ricorso.

Il Fatto

Una banca creditrice chiede il fallimento di una società agricola e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il Tribunale di Firenze rigetta l’istanza, ritenendo che la società, in quanto imprenditore agricolo, difetti del requisito soggettivo di fallibilità e ravvisando la connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base del criterio del “monte ore”, scelto dalla debitrice in forza della legislazione regionale.

La Corte d’appello di Firenze accoglie il reclamo della creditrice e rimette gli atti al tribunale. Il tribunale dichiara poi il fallimento, facendo proprie per relationem le motivazioni dell’appello. La corte territoriale rigetta quindi il successivo reclamo della società e dei soci, che propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato. La Corte afferma che lo scrutinio dei presupposti della dichiarazione di fallimento va condotto al momento della decisione, e non a quello di proposizione del ricorso. L’art. 68, comma 11, d.l. n. 73/2021, convertito con la legge n. 106/2021, ha eliminato dall’art. 4, comma 2, legge n. 96/2006 il riferimento al tempo di lavoro, e nessun diritto acquisito può vantarsi in forza di una legge regionale superata, la quale indica solo criteri orientativi nell’ambito della legislazione concorrente.

La Corte richiama la giurisprudenza sull’effetto devolutivo del reclamo fallimentare e sulla cognizione del tribunale cui gli atti siano rimessi, per escludere ogni cristallizzazione dei presupposti di fallibilità. L’art. 150, d.lgs. n. 5/2006 è giudicato norma transitoria non utilizzabile a tal fine.

Il cuore del principio riguarda l’impresa agrituristica. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la qualificazione va operata con criteri uniformi nazionali, restando le leggi regionali semplice supporto interpretativo. L’agriturismo è attività para-alberghiera e la verifica della sua connessione con l’attività agricola non si esaurisce nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime del fondo, ma va compiuta riguardo all’uso di dotazioni e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.

La discrezionalità conferita dalla legge regionale all’imprenditore nella scelta dei criteri di prevalenza non può precludere né orientare il vaglio del giudice di merito, poiché risponde a finalità fiscali di settore, diverse da quelle concorsuali. Gli altri tre motivi sono dichiarati inammissibili, in quanto mirano a una rivalutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie riservata al giudice di merito, a fronte di una motivazione ampia e superiore al minimo costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *