Tempo tuta e passaggio consegne vanno remunerati se non ricompresi nell’orario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25034 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I tempi di vestizione e svestizione e i tempi di passaggio consegne integrano a tutti gli effetti orario di lavoro e danno diritto alla retribuzione, trattandosi di obblighi imposti da superiori esigenze di sicurezza e di igiene. Ai fini della remunerazione non rileva l’assetto astratto degli obblighi, ma ciò che è accaduto in concreto: occorre accertare se nell’orario di lavoro di quel personale quei tempi siano stati ricompresi e, in caso negativo, provvedere alla loro remunerazione. L’accertamento va condotto a prescindere dallo svolgimento del lavoro per turni o meno, dal contatto con i pazienti e dall’essere la prestazione resa fuori dall’ospedale. È pregiudiziale la verifica che si tratti di attività eterodirette, assoggettate al potere di conformazione del datore di lavoro.

Il Fatto

Alcuni lavoratori con qualifica di operatore tecnico specializzato esperto-autista ambulanze 118 hanno chiesto il pagamento dei tempi di vestizione e svestizione, il c.d. tempo tuta. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la decisione.

Il giudice di appello, pur affermando in via generale che i tempi necessari a indossare la divisa presso la sede di lavoro sono tempi di lavoro, aveva ritenuto che i regolamenti aziendali del 2011 e del 2012 riconoscessero quei quindici minuti solo ai turnisti della continuità assistenziale e agli addetti alla sala operatoria. I ricorrenti, non essendo vincolati a sovrapposizioni orarie, potevano vestirsi o svestirsi nell’ambito del proprio turno. La questione arriva così davanti alla Cassazione.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte muove dal principio secondo cui sia i tempi di vestizione e svestizione, sia i tempi di passaggio consegne integrano orario di lavoro da remunerare. Quanto al tempo tuta in ambito infermieristico, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto il diritto alla retribuzione perché si tratta di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti la gestione del servizio pubblico e l’incolumità del personale.

Il cambio di consegne nel passaggio di turno, connesso alle peculiarità del servizio sanitario e all’esigenza di continuità assistenziale, è riferibile ai tempi di una diligente ed effettiva prestazione di lavoro e va considerato di per sé meritevole di ricompensa economica. Non è quindi legittimo un sistema di rilevazione dell’orario che lasci fuori dai tempi di lavoro e dalla remunerazione il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne.

La Corte richiama la definizione di orario di lavoro dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, che recepisce le direttive europee, e la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui è tempo di lavoro quello in cui il lavoratore è presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a sua disposizione.

Ciò posto, in una fattispecie analoga la Corte ha già affermato che la disciplina desunta dai regolamenti aziendali per alcune figure non esaurisce la questione per il restante personale. Non ha rilievo la possibilità teorica di vestirsi e svestirsi entro l’orario, per l’assenza di un regime di sovrapposizioni. Ciò che conta non è l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto: se nell’orario di quel personale i tempi di vestizione e svestizione siano stati ricompresi e, in caso negativo, essi vanno remunerati, previa stima di quanto necessario.

È pregiudiziale l’accertamento che si tratti di attività assoggettate al potere di conformazione del datore di lavoro e dunque eterodirette, per esplicita disciplina d’impresa, per natura degli indumenti o per la specifica funzione che essi assolvano. Acquisiti tali dati, è ineludibile la verifica se quei tempi siano stati o meno considerati nei tempi di lavoro, al fine di determinarne la remunerazione. La pronuncia è quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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