Giudizio di rinvio chiuso alle parti e alle questioni rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 15925 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell’esame della controversia, mentre alle parti è inibito prendere conclusioni diverse dalle precedenti o non conseguenti alla cassazione. Non sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento. Tale preclusione investe non solo le questioni dedotte o deducibili dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, come il difetto di legittimazione attiva a promuovere il giudizio definito con la pronuncia cassata. Operano infatti le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, poiché diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento. La Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, respingeva il reclamo, dichiarando inammissibili le censure dedotte per la prima volta in quella fase. La decisione impugnata confermava la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, disposta ai sensi dell’art. 173 l. fall. per gravi carenze informative della relazione del professionista attestatore.
La società ricorreva in cassazione con quattro motivi, denunciando violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi. Il fallimento resisteva con controricorso; la Procura generale rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto assoluto di specificità: la ricorrente non chiariva il contenuto effettivo delle difese non esaminate né ne evidenziava la decisività rispetto all’esito del reclamo.
Il secondo motivo è respinto nel merito. La Corte richiama il principio per cui il difetto di legittimazione, sia ad processum che ad causam, è sempre rilevabile anche d’ufficio, ma ciò postula che la questione non sia già preclusa da statuizioni non più impugnabili rese nello stesso processo, come accade nei giudizi di rinvio. Salvo il caso di decisione sulla sola giurisdizione, la celebrazione del giudizio di cassazione comporta che la legittimazione delle parti debba considerarsi irritrattabilmente verificata.
La Corte consolida l’orientamento secondo cui, nel giudizio di rinvio, chiuso quanto all’attività delle parti, non solo è inibito ampliare il thema decidendum, ma operano anche le preclusioni del giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Neppure le questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla Cassazione possono essere dedotte o esaminate, poiché ciò contrasterebbe con l’intangibilità della sentenza di cassazione. Richiama, tra le altre, Cass. n. 22885 del 2015, Cass. n. 25153 del 2017 e Cass. n. 24357 del 2023.
Il terzo motivo è inammissibile: pur muovendo dalla corretta premessa che la carenza informativa ex art. 173 l. fall. deve incidere sulla formazione del consenso dei creditori, la ricorrente pretende di sovvertire l’ampio accertamento del merito circa l’inidoneità della proposta mediante un rilievo palesemente contraddittorio. Assorbito il quarto motivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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