Clausola compromissoria in contratto standard: necessaria la sottoscrizione specifica (Cass. civ. Sez. II n. 21666 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola compromissoria per arbitrato rituale inserita in un contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti per regolare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti rientra tra le clausole vessatorie e richiede la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. L’esigenza di richiamare l’attenzione dell’aderente sul contenuto e sulla portata della clausola è soddisfatta solo da una sottoscrizione autonoma, apposta a una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto, non essendo sufficiente la firma apposta a margine di ogni pagina. La necessità dell’approvazione scritta viene meno solo se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia specificamente riguardato la clausola.
Il Fatto
Un subappaltatore agisce in giudizio per ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti in forza di un atto aggiuntivo di affidamento dei lavori. La società subcommittente eccepisce il difetto di giurisdizione, invocando la clausola compromissoria contenuta nel contratto.
Il giudice di primo grado decide in senso favorevole al subappaltatore. La Corte d’appello di Lecce, in integrale riforma, dichiara la competenza degli arbitri. Ritiene infatti che la clausola prevedesse un arbitrato rituale per tutte le controversie nascenti dall’esecuzione del contratto e che non fosse necessaria la sottoscrizione specifica, poiché il documento non era stato predisposto per regolare una pluralità indeterminata di rapporti; sufficiente, dunque, la firma apposta su ogni pagina. Il subappaltatore propone ricorso per cassazione, deducendo la natura vessatoria della clausola e la violazione dei criteri di valutazione della prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette una questione processuale: avendo il giudice di merito pronunciato solo sulla competenza, la decisione andava impugnata con regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non con il ricorso ordinario. Il mezzo è peròconvertibile in quello appropriato, essendo stato proposto nel termine di legge, calcolato dalla notifica della decisione.
Sul merito, la Corte osserva che l’art. 1341 cod. civ. esige che le singole clausole vessatorie, tra cui rientra la clausola compromissoria per arbitrato rituale, siano state predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti. Nel caso esaminato tale condizione ricorre.
Dalla prova testimoniale emerge che un documento di identico contenuto era stato utilizzato dalla società nei rapporti con altra impresa, a conferma di un utilizzo reiterato dello stesso schema contrattuale. La resistente, vicina alle fonti di prova e nella disponibilità dei documenti, non fornisce allegazioni contrarie, mentre le contestazioni sulla conformità della copia all’originale sono generiche e non ne precludono l’utilizzabilità.
La Corte valorizza anche le caratteristiche dell’impresa committente, affidataria di commesse di rilievo anche fuori dal proprio ambito territoriale, da cui è lecito desumere l’interesse a servirsi di clausole standardizzate. Depongono nello stesso senso la menzione nel contratto dell’art. 1342 cod. civ. e la sottoscrizione separata di talune clausole richiamate in blocco in calce alla scrittura — tra cui non figura la clausola compromissoria — sottoscrizione che sarebbe superflua ove il contratto non fosse destinato a uso reiterato.
In definitiva, la clausola compromissoria era inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla resistente e destinato a una serie indeterminata di rapporti di subappalto: ne derivava la necessità della specifica sottoscrizione da parte del ricorrente. Tale esigenza, fondata sulla necessità di richiamare l’attenzione dell’aderente, può ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta a una dichiarazione di accettazione distinta da quella di conclusione del contratto; non basta la firma a margine di ogni pagina, riferibile al contratto globalmente considerato. Il requisito cade solo in presenza di una trattativa specificamente riguardante le clausole onerose, della quale non vi è prova. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di competenza del giudice ordinario e rinvio alla Corte d’appello di Lecce.
Nota della Redazione
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