Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 14 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni mobili degli enti locali sono tenuti alla resa del conto giudiziale soltanto quando siano titolari di un debito di custodia in senso tecnico. Il debito di vigilanza connota invece l’agente amministrativo incaricato della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e della gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. In tale ipotesi difettano i presupposti normativi della resa del conto, sicché il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La qualificazione del rapporto non dipende dal nomen iuris utilizzato dall’ente, ma dalla natura effettiva della gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un’agente contabile, in qualità di consegnataria di beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza di elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, ha deferito la questione al Collegio con relazione n. 460/2024.

Il conto era stato trasmesso all’Amministrazione il 16 gennaio 2023 e depositato in Sezione il 1° agosto 2023, oltre i termini previsti dall’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016, e risultava privo della relazione dell’organo di controllo interno. Nell’atto depositato come conto erano elencati 515 beni, con indicazione di categoria, consistenza iniziale e finale in quantità e valore. La consegnataria ha depositato memoria, riconoscendo che per i beni affidati non configurava un debito di custodia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato la disciplina del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che escludono la resa del conto per i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza, mentre agli artt. 11 e 23 dello stesso d.P.R. la impongono ai consegnatari con debito di custodia. L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo per il tesoriere e per ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali.

La Corte ha distinto le due figure: il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle articolazioni dell’ente, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto; il debito di vigilanza si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni e nella gestione delle scorte operative funzionali all’uso immediato dell’ufficio.

Quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non all’uso ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto. I beni costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici restano invece esclusi dalla resa, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere distribuiti; la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra una gestione di magazzino conforme al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Su tale premessa il Collegio ha ritenuto che gravasse un mero obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto. Le spese processuali sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *