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Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria INAIL 2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 60 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria dell’INAIL, richiama l’attenzione sull’assenza di un aggiornamento organico relativo alla quantificazione del danno biologico e sull’ancoramento delle prestazioni a tabelle non aggiornate, evidenziando un differenziale tra indennizzo erogato e risarcimento riconosciuto in sede civile che affievolisce l’efficacia della tutela assicurativa. In materia di attività libero-professionale intramuraria dei medici, la Corte rileva carenze nel monitoraggio in corso d’opera e nella rendicontazione, configurando il medico come un “agente contabile” di fatto. Sottolinea, inoltre, la necessità di un rafforzamento dell’attività ispettiva, considerata inadeguata rispetto alla persistente numerosità degli infortuni mortali, e critica la lentezza dei procedimenti di erogazione dei fondi ISI, invitando all’applicazione della disciplina dell’impegno pluriennale ad esigibilità (IPE).

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha svolto il controllo sulla gestione finanziaria dell’INAIL per l’esercizio 2024, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 8, c. 8, della l. n. 88 del 1989. La relazione verificata l’operato dell’Istituto, ente pubblico non economico con finalità di tutela del lavoratore contro i danni da infortuni e malattie professionali, ha esaminato gli organi, l’organizzazione, le risorse umane, l’attività istituzionale e il bilancio dell’Ente.

La Motivazione della Corte

Il controllo si è concentrato su profili di regolarità e di efficacia dell’azione amministrativa, evidenziando persistenti profili critici. Un primo ambito di rilievo riguarda la mancata adozione di un bilancio tecnico-attuariale, strumento considerato indispensabile dalla Corte per la verifica delle scelte strategiche dell’Istituto e per garantire la sostenibilità delle riserve tecniche.

Una seconda area di attenzione ha riguardato la gestione delle attività libero-professionali dei medici. La Corte ha rilevato l’assenza di un adeguato monitoraggio e controllo in tempo reale delle prestazioni intramurarie, con la gestione dei pagamenti affidata esclusivamente al medico, configurando profili di criticità sotto il profilo della rendicontazione e della contabilizzazione degli incassi. Inoltre, sono state segnalate possibili situazioni di incompatibilità per alcuni medici che svolgevano consulenze per strutture convenzionate con il SSN.

Un ulteriore profilo di criticità è emerso dall’attività di vigilanza assicurativa e ispettiva, caratterizzata da una progressiva riduzione del numero di ispettori interni e delle aziende ispezionate, nonostante l’alta percentuale di aziende irregolari riscontrate. In questo contesto, la Corte ha evidenziato la necessità di rafforzare l’attività ispettiva per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce della riforma introdotta dal d.l. n. 19 del 2024.

Infine, la Corte ha giudicato eccessivamente lunghi i tempi di realizzazione dei bandi ISI, deputati al finanziamento di progetti per la salute e sicurezza sul lavoro. Pur riconoscendo la complessità gestionale, ha rilevato che gli scostamenti tra somme impegnate, concesse e liquidate determinano la formazione di ingenti residui passivi non sempre giustificati da obbligazioni giuridicamente perfezionate, raccomandando l’utilizzo dell’istituto dell’impegno pluriennale ad esigibilità per una migliore programmazione delle risorse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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