Agenti contabili consegnatari di immobili e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 236 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La disciplina della contabilità di Stato, e in particolare il d.P.R. n. 254/2002, assume valenza generale e si applica anche ai consegnatari comunali, distinguendo tra agenti contabili per debito di custodia, obbligati al conto giudiziale, e agenti amministrativi per debito di vigilanza, tenuti al solo conto amministrativo. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali, ed è incompatibile con una gestione di beni immobili. Il giudizio di conto promosso nei confronti di chi non riveste la qualità di agente contabile è improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2019. Dalla relazione di deferimento è emerso che il conto contiene l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.
Il magistrato istruttore ha concluso per la declaratoria di improcedibilità, non potendosi riconoscere all’atto depositato la natura di conto giudiziale. La Procura regionale ha depositato conclusioni conformi, chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha insistito per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’eventuale inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento, che riferiscono la consegna e il conto giudiziale agli oggetti mobili.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari in agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre i primi ne sono esclusi dall’art. 12. Il Collegio richiama la Sezione II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che ha affermato l’applicabilità del regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.
Quanto all’art. 93 T.U.E.L., che non precisa se l’obbligo di conto riguardi beni mobili o immobili, la Corte ne fornisce un’interpretazione sistematica. Le divergenze lessicali tra il testo unico degli enti locali e la normativa di contabilità statale non autorizzano nozioni distinte, tanto più che il giudizio di conto è ora disciplinato unitariamente dalla parte terza del codice della giustizia contabile.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, da cui sorge un obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di immobili, come ribadito dalla giurisprudenza contabile richiamata, tra cui Corte conti, Sez. Abruzzo n. 17 del 4 dicembre 2017 e Sez. Veneto n. 173 del 2016.
Nel caso concreto il conto contiene una elencazione generale dei beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale: il giudizio è improcedibile per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, per l’assunzione di una decisione in rito e l’assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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